Non è del tutto eccezionale il furto (o lo smarrimento) della carta pago bancoma, al quale faccia seguito il prelievo fraudolento di somme di denaro da parte di ignoti presso gli sportelli bancomat, anche mediante il corretto inserimento dei codici di accesso. In questo caso le banche tendono a non indennizzare il correntista sostenendo di non aver verificato alcuna manomissione del sistema di sicurezza.
Tale comportamento costituisce indubbiamente violazione della norma di cui al DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 11 (in Suppl. ordinario n. 29 alla Gazz. Uff., 13 febbraio 2010, n. 36). – Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE
La norma recita espressamente, all’art. 10 comma 2 : “Quando l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7”.
Quindi se anche l’operazione di prelievo sia avvenuta apparentemente in modo normale, magari tramite utilizzazione del codice di accesso, il correntista può eccepire l’uso fraudolento della carta. La banca, salvo che sia in grado di provare la frode del correntista o la colpa grave di quest’ultimo, a norma dei successivi artt. 11 e 12 [1], dovrà riaccreditare la somma prelevata fraudolentemente decurtando la sola franchigia di euro 150,00.
In ogni caso il correntista, o meglio l’utilizzatore della carta bancomat, ha l’obbligo, a norma dell’art. 7 di custodire con diligenza lo strumento di pagamento e di segnalare senza indugio il suo smarrimento o il furto.
La giurisprudenza e le decisioni dell’Arbitro bancario sono perfettamente allineate ai principi sanciti dalla succitata legge.
Si segnalano in punto le seguenti decisioni:
Tribunale di Firenze sentenza 91202 / 2012 [2]
Arbitro Bancario – Collegio Nord – Decisione 888 / 2011 [3]
Arbitro Bancario – Collegio Centro – Decisione 1357 / 2011 [4]
Arbitro Bancario – Collegio Nord – Decisione 2556 / 2012 [5]
Arbitro Bancario – Collegio Nord – decisione n. 4085/13
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[1] Art. 11 comma 1 e 2 “Fatto salvo l’articolo 9, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. . In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione all’utilizzatore.
Art. 12 comma 3 “. Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
[2] “In tal modo il legislatore ha inteso favorire, salvo i casi in cui la condotta dell’utilizzatore appi dolosa, o gravemente colposa, la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, anche al fine di garantire la tracciabilità del medesimo, ponendo a carico dell’intermediario i rischi connessi al loro indebito uso e l’onere della prova circa la sussistenza degli elementi impeditivi del diritto dell’utilizzatore al rimborso (tardiva denuncia della perdita di possesso della carta, dolo, colpa grava).
[3] IL CASO: Il ricorrente si accorgeva dell’utilizzo fraudolento della propria carta bancomat, a seguito dello smarrimento della stessa. Nello specifico, le operazioni fraudolente risultavano di numero rilevante, concentrate in un lasso temporale molto breve e di importo eccedente i limiti giornalieri e mensili convenuti. Il ricorrente presentava reclamo alla banca richiedendo il rimborso di quanto sottrattogli. La banca faceva presente che tutti i prelievi erano avvenuti con la corretta digitazione delle credenziali di accesso ed osservava, inoltre, che il ricorrente non aveva provveduto a richiedere tempestivamente il blocco della carta in questione. Il ricorrente si è rivolto all’Arbitro contestando il rifiuto opposto dalla banca e chiedendo la restituzione delle somme fraudolentemente sottratte.
DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, nonostante la condotta gravemente colposa del ricorrente, che non aveva diligentemente custodito la carta e non l’aveva tempestivamente bloccata dopo lo smarrimento, la banca è comunque responsabile per la mancata predisposizione di sistemi di sicurezza idonei a garantire l’efficace protezione dei propri clienti dal rischio di indebito uso dei bancomat e il monitoraggio di pagamenti anomali e/o sospetti. Il Collegio ha precisato che l’adozione di tali cautele discende dal dovere di diligenza previsto dall’art. 1176, comma 2, codice civile (c.d. diligenza dell’ “accorto banchiere”).
[4] IL CASO: Il cliente si accorgeva dell’addebito sulla propria carta prepagata di somme relative a operazioni da lui non autorizzate e pertanto chiedeva alla banca la loro restituzione. La banca procedeva a un rimborso solo parziale, opponendo al cliente che le operazioni disconosciute rientravano tra quelle previste nelle condizioni del contratto sottoscritte dal cliente e che, comunque, risultavano essere state effettuate mediante il corretto inserimento dei codici di accesso. Il ricorrente si è rivolto all’Arbitro ritenendo illegittimo il rimborso solo parziale delle somme contestate e chiedendo pertanto la restituzione anche del residuo.
DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, la banca non ha fornito la prova della colpa grave del ricorrente, né risulta che abbia adottato presidi di sicurezza idonei a prevenire o ridurre il danno. Il Collegio ha basato la propria decisione su quanto stabilito dall’art. 10 del decreto legislativo 11/2010, secondo cui la sola apparente regolarità dell’utilizzo dello strumento di pagamento non è sufficiente a dimostrare la negligenza o il dolo del titolare, o che l’operazione è stata da questi autorizzata. Spetta invece all’intermediario provare la colpa grave o il dolo dell’utilizzatore. Conseguentemente anche gli addebiti derivanti dall’uso fraudolento della carta avvenuti prima della comunicazione da parte del cliente sono stati posti, salva l’applicazione della franchigia, a carico della banca (art. 12 del d.lgs. 11/2010).
[5] IL CASO: Il ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di conto corrente on line e un contratto collegato relativo a una carta di debito, con il servizio sms alert. Verificando on line la movimentazione del proprio conto, il ricorrente rilevava diversi addebiti dovuti a utilizzi fraudolenti della carta. Pertanto chiedeva all’intermediario l’immediato blocco della carta e il riaccredito degli importi disconosciuti. L’intermediario riaccreditava solo una parte delle somme sottratte sostenendo che il cliente, grazie al servizio di sms alert, si sarebbe dovuto immediatamente accorgere degli utilizzi fraudolenti della carta e avrebbe dovuto tempestivamente bloccarla. Il cliente si è rivolto all’Arbitro chiedendo il riaccredito delle somme non corrisposte.
DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso integrale delle somme addebitate a seguito degli utilizzi fraudolenti, salva la franchigia prevista dall’art. 12 del decreto legislativo 11/2010. Nel caso di specie ha rilevato come il servizio di sms alert non fosse concretamente utilizzabile dal cliente, avendo quest’ultimo omesso di comunicare un diverso recapito telefonico in sostituzione di quello comunicato in precedenza e poi disabilitato. Il Collegio ha peraltro ritenuto che tale condotta non integrasse gli estremi della colpa grave, in quanto nel contratto relativo al bancomat l’sms alert era configurato come un servizio facoltativo attivabile nell’esclusivo interesse del cliente, senza specificazioni in merito alla sua utilità per evitare il verificarsi di frodi o il protrarsi dei loro effetti dannosi.