Definizione di danno differenziale e sua applicabilità
Come è noto il danno differenziale è il danno risarcibile al lavoratore corrispondente alla differenza tra il risarcimento ottenuto dall’INAIL per l’infortunio subito e l’ammontare del risarcimento complessivo, spettategli sulla base delle norme e dei parametri civilistici.
Il danno differenziale deve essere risarcito dal datore di lavoro quando sia civilmente o penalmente responsabile del sinistro. Il datore di lavoro è infatti responsabile nei confronti del proprio dipendente per i danni allo stesso arrecati in violazione dell’art. 2087 c.c.[1], norma che sancisce l’obbligo per l’imprenditore di tutelare la salute del prestatore di lavoro.
Gli stessi principi valgono quando il danno al lavoratore è causato da terzi e si sia verificato in occasione dell’attività lavorativa del danneggiato. Il caso più frequente è quello del così detto sinistro in itinere (art.12 del Dlgs 23/02/2000 n. 38 [2]), ovvero degli incidenti stradali occorsi al lavoratore, per fatto e colpa di terzi, nel tragitto casa-lavoro o viceversa.
In questo caso il risarcimento del danno differenziale è regolato dall’art. 142 Codice delle Assicurazioni così come modificato dall’art. 1 comma 1126 Legge di bilancio 2019 ( Legge del 30/12/2018 – N. 145).
Ovviamente la responsabilità del terzo nei confronti del lavoratore danneggiato deve essere valutata alla stregua degli artt. 2043, 2054 c.c..
La richiesta risarcitoria, in questi casi deve quindi essere indirizzata al responsabile civile ed al suo assicuratore.
***
L’indennizzo del danno biologico da parte dell’INAIL
L’istituto previdenziale, a norma dell’art. 13 del citato Dlgs n.38/2000, eroga l’indennizzo in capitale per le invalidità pari o superiori al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, in forma di rendita per le menomazioni superiori al 16 per cento.
La legge stabilisce dunque una franchigia pari al cinque per cento, nel senso che sino a quella percentuale non è dovuto dall’istituto alcun indennizzo per il danno biologico.
L’art. 13 comma 2 lettera b) prevede, per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento il diritto all’erogazione di una rendita che comprende una quota a titolo di danno biologico ed un’ulteriore quota commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”.
Pertanto la rendita annua riconosciuta dall’INAIL contiene al suo interno due tipologie di risarcimento, quello relativo al solo danno biologico e quello derivante dalla compromissione della capacità lavorativa.
***
Le voci risarcitorie del danno non patrimoniale differenziale ed il metodo di calcolo
Il danneggiato può richiedere al responsabile civile le seguenti voci di danno non patrimoniale non ristorate o solo parzialmente ristorate nell’indennizzo INAIL
- il danno differenziale biologico, ovvero il maggior importo del risarcimento del danno biologico previsto dalle tabelle civilistiche rispetto a quelle previdenziali;
- il danno morale;
- il danno esistenziale (personalizzazione del dano)
Quanto al danno biologico differenziale, il calcolo risulta semplice qualora la percentuale dell’invalidità biologica sia in franchigia INAIL (da 1 a 5%); in questo caso al danneggiato spetta per intero quanto previsto dalle tabelle di micro invalidità, previste dal Codice delle Assicurazioni, o dalle “Tabelle di Milano” nel caso si tratti di un sinistro non riconducibile alla circolazione di veicoli.
Più complesso è il calcolo del danno differenziale biologico in presenza di rendita INAIL (dal 16% in su). In questo caso occorre infatti scorporare dalla rendita annuale INAIL la quota di danno biologico accertata e riconosciuta dall’Ente.
Detto metodo è stato più volte indicato dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che “dall’ammontare del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell’intera rendita INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art.13 Dlgs 38/2000, il danno biologico stesso” (Cass. civ. sez. lav, 14/10/2016 n.20807 [3]; Cass. n.27669/2017:; Cass. sez.lav.4025/2016; – Cass. civ.sez. lav., 14/10/2016 n.20807; Cass.civ 1322/2015).
Per operare detta detrazione soccorre il D.M. del 12 luglio 2000, ed in particolare , art. 2 Allegato 2 Parte C – “Tabella di indennizzo danno biologico” (che integra l’art.13 Dlgs 38/2000), il quale determina l’importo riconosciuto annualmente per il danno biologico in relazione al grado di invalidità riconosciuto dall’Ente.
Di seguito si riporta in via esemplificativa uno stralcio delle summenzionata tabella con i valori dal 16% al 30%
D.M. del 12 luglio 2000, ed in particolare , art.2 Allegato 2 Parte C (biol. da 16 a 20%)
TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO (
Indennizzo in rendita (importi x 1000)
Grado % Rendita annua
16 2.000
17 2.200
18 2.400
19 2.600
20 2.800
Una volta accertata la quota annuale riconosciuta dall’INAIL a titolo di danno biologico, si dovrà moltiplicare quest’ultima per gli anni di aspettativa di sopravvivenza da determinarsi con riferimento alle tabelle ISTAT di mortalità.
Il montante ottenuto rappresenta dunque il danno biologico che dovrà essere sottratto alla richiesta complessiva risarcitoria del danno non patrimoniale determinata secondo i criteri civilistici.
In via esemplificativa si potrà dunque calcolare il danno non patrimoniale con riferimento ai baremes delle Tabelle di Milano (che comprendono, come è noto, il danno biologico, il morale ed un quoziente di personalizzazione). Ottenuto l’importo complessivo si sottrarrà il danno biologico INAL, ottenendo l’importo del risarcimento differenziale da richiedere al responsabile civile.
***
Le voci risarcitorie del danno patrimoniale differenziale
Quanto al calcolo del danno patrimoniale differenziale il metodo non è dissimile da quanto sopra illustrato.
La richiesta risarcitoria varierà a seconda delle reali conseguenze patrimoniali verificatesi a danno del lavoratore esse sono distinte nelle due categorie del lucro cessante e del danno emergente.
Il danno emergente potrebbe consistere nelle spese mediche e riabilitative sostenute in proprio dal danneggiato.
Quanto al danno da lucro cessante, si può verificare la circostanza che, a seguito delle lesioni patite, il danneggiato sia stato assegnato a nuove mansioni meno retribuite o che sia stato licenziato per sopravvenuta inidoneità al lavoro, o meglio alla specifica mansione alla quale era adibito.
In questo ultimo caso la stima complessiva del danno patrimoniale potrà tenere conto della retribuzione persa per il periodo dal licenziamento sino alla futura età pensionistica, della perdita di una quota di TFR (differenza tra quello percepito al licenziamento e quello che avrebbe percepito il lavoratore al sopraggiungere dell’età pensionistica), della contrazione dell’assegno pensionistico dovuta ai minori versamenti previdenziali.
Per il calcolo del danno differenziale patrimoniale occorrerà :
- Stimare il danno emergente e da lucro cessante nel suo ammontare complessivo.
- Calcolare l’importo della rendita INAIL al netto del montante del danno biologico e moltiplicarlo per gli anni di sopravvivenza (tabelle ISTAT) così da ottenere l’importo che l’INAIL liquiderà negli anni a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa.
- Sottrarre dal primo il secondo importo, ottenendo così il “danno patrimoniale differenziale”.
Naturalmente l’importo ottenuto dovrà essere attualizzato.
Il computo del danno differenziale, elaborato nei termini suindicati, risulta essere rispettoso dei principi di cui alla sentenza della Cassazione civile a sezioni unite del 22/05/2018, n.1256, secondo cui “L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito” [4].
___________________________________
[1] “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
[2] “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”.
[3] “La questione è stata già esaminata da questa Corte in riferimento alla materia della infortunistica stradale (Cass., 3^ sezione civile sentenza nr. 13222/2015) con la affermazione del principio di diritto, cui va data in questa sede continuità, secondo cui per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale” dall’ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico……..Nei casi di menomazioni indennizzate in rendita, dunque, una quota della rendita indennizza il danno biologico, una quota ulteriore- rapportata alla retribuzione dell’assicurato ed alla sua capacità lavorativa specifica-invece il danno patrimoniale, con liquidazione delle due poste distinta e derivante dalla applicazione di tabelle diverse, rispettivamente la “tabella indennizzo danno biologico” per il danno biologico e la “tabella dei coefficienti” per il danno patrimoniale Sicchè, come osservato nel precedente di legittimità citato (sentenza nr. 1322/2015), l’indennizzo in forma di rendita ” ha veste unitaria ma duplice contenuto”. Cassazione civile sez. lav., 14/10/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20807
[4] “ Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l’addossare in ogni caso all’istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971). Ma l’intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l’erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l’infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’INAIL. L’infortunato, pertanto, perde la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2017, n. 27869)”. Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, (ud. 13/02/2018, dep. 22/05/2018), n.1256