Nei casi di danni fisici che abbiano dato origine ad una invalidità civile o lavorativa, dalla quale discende il diritto per il danneggiato di percepire una indennità di natura previdenziale, dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile dovrà essere sottratto quanto il danneggiato stesso abbia ricevuto dall’INPS o dall’INAIL a titolo di pensione/rendita o assegno di accompagnamento.
Il principio è stato ribadito dalla sentenza n. 16580/2019 della Cassazione civile, che si è uniformata alla precedente sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566) la quale aveva affermato che “dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto da parte di ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato”.
La questione verte sul principio della compensatio lucri cum damno [1]; secondo cui i vantaggi economici che sono derivati al danneggiato, vanno detratti dal risarcimento dovuto dal responsabile civile.
Tuttavia, nell’applicazione di tale principio, non sempre deve darsi luogo alla compensazione tra le poste risarcitorie e quelle indennitarie-previdenziali. Infatti, come ampiamente affermato in giurisprudenza con riferimento al principio di causalità, se il beneficio economico trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito che ha generato il danno, di tale beneficio non deve tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tal caso un rapporto di mera occasionalità.
La detrazione può infatti avvenire solo ove il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (si vedano Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005, n. 15822).
In sede di causa risarcitoria, occorre dunque che il giudice svolga una doverosa indagine sulla ragione giustificatrice del beneficio collaterale entrato nel patrimonio del danneggiato.
Per quanto attiene la rendita INAIL (non differentemente dalla pensione INPS[2]), essa soddisfa e neutralizzandola in parte la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito.
Il riscontro della sussistenza di un rapporto diretto e causale tra il fatto illecito del terzo ed il beneficio indennitario, si evidenzia maggiormente se si tiene conto delle norme di diritto positivo che consentono la rivalsa dell’ente previdenziale nei confronti del danneggiante.
Atteso
infatti il sistema legislativo della rivalsa, il danneggiato non può ottenere
dal danneggiante un risarcimento maggiore del danno effettivamente subito e già
indennizzato dal sistema previdenziale, mentre conserva il diritto ad ottenere
nei confronti del responsabile il residuo risarcimento, ove il danno sia solo
in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^,
23 novembre 2017, n. 27869).
[1] Si è anche affermato (Cassazione 13537/14) che, più che di compensatio lucri cum damno, quando le conseguenze sfavorevoli dell’illecito siano state rimosse in tutto o in parte, siè in presenza di assenza di un danno da risarcire.
[2] “La surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566; Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12567). A tale stregua, le somme come nella specie dall’assicuratore sociale a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente parziale attribuite al danneggiato vanno invero detratte dall’ammontare del danno in favore di quest’ultimo posto a carico del danneggiato e del suo assicuratore per la r.c.a.. Ove abbia provveduto all’erogazione della prestazione indennitaria a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, l’assicuratore sociale può in via di surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. del danneggiante, pretendere il rimborso del relativo ammontare. ”