PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
PER PICCOLI IMPRENDITORI – CONSUMATORI – LIBERI PROFESSIONISTI
Il nostro studio assiste i piccoli imprenditori che per dimensione di impresa non sono soggetti al fallimento, i consumatori e i liberi professionisti, che intendono avvalersi dell’opportunità offerta dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, per risolvere definitivamente la propria condizione di sovraindebitamento.
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono tre:
- l’accordo di composizione della crisi e ristrutturazione dei debiti
- la liquidazione del patrimonio del debitore
- il piano del consumatore
Lo scopo delle procedure è quello di consentire al debitore di assolvere le proprie obbligazioni secondo la sua reale possibilità economica. Nel caso del piccolo imprenditore il piano di ristrutturazione deve ottenere il consenso del 60% dei creditori; per il consumatore non è necessario neppure questo passaggio, essendo sufficiente che il Tribunale verifichi le sue reali condizioni patrimoniali la meritevolezza ad ottenere lo stralcio di buona parte dei suoi debiti.
Per poter ottenere lo stralcio delle sue passività, il debitore deve predisporre, attraverso determinati enti di natura pubblica, le O.C.C. (Organismi di Composizione della Crisi), un piano di ristrutturazione dei propri debiti. Detto piano viene poi sottoposto al vaglio del Tribunale, il quale deve pronunciarsi sulla sua fattività e meritevolezza.
La consulenza e assistenza prestata dal nostro studio si sviluppa quindi nelle seguenti fasi:
- Una prima verifica, con il cliente, dei presupposti per l’accesso alla procedura di composizione della crisi;
- La verifica delle effettive capacità patrimoniali ed economiche del cliente, nonché delle sue posizioni debitorie, finalizzata alla predisposizione di un accordo di ristrutturazione realizzabile.
- Assistenza nella predisposizione della domanda di nomina del gestore della crisi presso l’O.C.C. di competenza territoriale.
- L’assistenza nelle varie fasi di predisposizione del piano in collaborazione con il gestore dell’Organismo di composizione della crisi.
- La presentazione del ricorso al Tribunale competente e l’assistenza durante la procedura giudiziale di omologazione del piano.
E’ importante sapere che, alla fine delle procedure liquidatorie del piano di ristrutturazione dei debiti, il consumatore o il piccolo imprenditore / professionista, potranno ottenere il decreto di esdebitazione, che di fatto cancella quella parte di debiti non pagati in quanto stralciati dall’omologa del piano stesso.
Per ulteriori e più approfondite informazioni in merito a quanto sopra potete rivolgervi al nostro studio.