La Cassazione ha più volte ribadito che il mandato con rappresentanza sostanziale che contenga espressamente anche il potere di rappresentanza giudiziale deve avere solo la forma scritta, senza ulteriori formalismi ed in particolare senza necessità di autenticazione notarile.
Infatti: “Il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri e rilasciare in tale veste anche la procura al difensore, presuppone un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” Cass. 24/05/2004 n.9893; “L’art.77 cpc nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quale l’adozione dell’atto notarile né particolari strumenti di pubblicità” Cass. 8/01/2002 n.128
In dottrina il principio è ulteriormente stato affermato, proprio con richiamo alla summenzionata sentenza, dal Mandrioli: “Delle Parti, 910, in Giurisprudenza, C.C.8/01/2002 2002/128; ancora si veda Richter “La giurisprudenza sul codice di procedura civile” Giuffrè 1917, Delle Parti pag.35.
Né si può ritenere corretto l‘assunto secondo cui il mandato gestorio, che conferisce al mandatario il potere di nominare avvocati, dovrebbe essere autenticato da notaio in considerazione che la procura ad litem rilasciata all’avocato deve essere da quest’ultimo autenticata. Tale assunto si pone in conflitto con la piana interpretazione dell’art.77 cpc, soprattutto in relazione al combinato disposto degli artt. 1350 e 1392 c.c. in quanto dette norme sanciscono che è necessaria la procura notarile solo quando il mandatario debba stipulare un atto per conto del mandante per il quale è necessaria la forma di atto pubblico.
In punto è stato affermato che la procura alle liti rilasciata all’avvocato per stare in giudizio è solo strumentale all’oggetto del mandato ad negotia; si veda Cass. sez. I – 24/05/2004, n. 9893, che richiama la risalente giurisprudenza della stessa Corte: “il principio di cui all’art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica in tema di incarico a gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo al quale il giudizio è strumentalmente diretto” (Cass., sez. II, 30 luglio 1980, n. 4413, m.408283)”.
La questione giuridica summenzionata è stata affrontata e risolta dal Tribunale di Torino in una causa che ha interessato il nostro studio: Ordinanza Sez. I, Dott. La Manna n. 12470/2021 del 13/12/2021 rg. n. 12887/2021 [1]
La sentenza del Tribunale di Torino qui in commento ha affrontato anche una seconda questione, scrutinandola alla luce dei medesimi principi su richiamati, quella relativa alla forma del mandato con rappresentanza sostanziale a partecipare alla procedura di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010.
In argomento il Tribunale di Torino ha fatto riferimento a quanto asserito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ.27.3.2019 n. 8473) secondo cui nella procedura di media conciliazione la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche dal proprio difensore, purché dotato di apposita procura sostanziale non essendo all’uopo sufficiente la procura alle liti autenticata dal difensore stresso in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti.
Pertanto, afferma il Giudice Torinese “E’ necessaria una procura specifica e sostanziale non essendo, peraltro, ad avviso di questo Giudice, necessario che la stessa sia autenticata, così come non è necessaria l’autenticazione della procura di cui all’art. 77 Cpc, non essendovi alcuna previsione di legge in tal senso né, secondo quanto previsto dall’art. 1392 c.c., essendo necessaria tale forma per la definizione della controversia materia oggetto della mediazione, ovvero, per il caso in esame, la materia bancaria”.
Mandato Rappresentanza
Sullo stesso argomento e nella medesima direzione si veda anche Tribunale di Perugia 25-03-2021 n.501
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[1] Afferma la Suprema Corte che “il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all’art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all’incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto” (Cass. 24.5.2004 n. 9893).
Nel caso di specie parte ricorrente ha depositato una procura facente espresso riferimento al potere rappresentativo sostanziale per i rapporti relativi a contratti bancari e finanziari, conferendo, altresì, ai sensi dell’art. 77 cpc la legittimazione processuale ad agire o stare in giudizio nei confronti degli istituti di credito ed intermediari finanziari con cui sono stati stipulati i contratti per il recupero delle somme illegittimamente addebitate e/o richieste con autorizzazione alla nomina di legali per ogni stato e grado del giudizio.
Dal tenore della procura si desume, pertanto, l’avvenuto conferimento alla ricorrente del potere rappresentativo relativo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nonché il conferimento della rappresentanza processuale. Tale procura riveste la forma prescritta dalla legge (l’art. 77 non fa neppure riferimento alla necessità una scrittura autenticata) secondo i principi sopra espressi dalla Suprema Corte per cui nessuna invalidità può essere ravvisata.
L’eccezione deve essere, pertanto, respinta.”