Cassazione Civile Sez.III, 10 aprile – 20 giugno 2013 n.135
La Corte di Cassazione uniformandosi ad alcuni suoi precedenti, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, ha nuovamente ribadito che al danneggiato spetta anche il pagamento dell’IVA sul costo preventivato per la riparazione della sua auto, a prescindere dalla circostanza che sia già avvenuta la riparazione con conseguente emissione della fattura o ricevuta fiscale da parte del carrozziere.
“ Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ., oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Rileva il ricorrente che alla luce della sentenza 14 ottobre 1997, n. 10023, di questa Corte, il risarcimento del danno comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non sia ancora avvenuta e manchi la relativa fattura, perché l’imposta deve essere per legge addebitata al committente il lavoro di riparazione. La violazione di legge si tradurrebbe, secondo il L. , anche in vizio di motivazione, non avendo la sentenza adeguatamente motivato sulle ragioni di esclusione dell’IVA “
In punto quindi, dovranno essere considerate errate in diritto quelle motivazioni di sentenza, formulate da qualche giudice di pace, che stabiliscono a carico della soccombente compagnia di assicurazioni l’obbligo di risarcire al danneggiato l’IVA “ove dovuta o pagata“.
Quindi qualora l’auto risultasse già riparata in corso di causa, il danneggiato avrebbe l’obbligo di esibire la fattura costituendo quest’ultima documento di prova indispensabile per la richiesta di risarcimento; qualora ciò non fosse e il danneggiato producesse in giudizio il solo preventivo, il giudice non potrà esimersi di considerare l’importo dell’ IVA ricompreso tra le voci di risarcimento.