Cass. Civ. Sez. Unite 18 aprile 2013
Anche se il creditore ha desistito dall’istanza di fallimento il Tribunale può in ogni caso procedere alla dichiarazione di fallimento su istanza del P.M. al quale siano stati trasmessi gli atti, con riferimento all’art.7 comma 2 L.F.
“Ed invero è sufficiente rilevare che l’art.7,comma 2 L.F. si limita a precisare che il PM propone istanza di fallimento quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione del giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, e quindi il presupposto dell’iniziativa è l’apprezzamento da parte dell’organo requirente della detta situazione”.
“La ratio della disposizione va individuata nell’intento di favorire un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione della procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti”.