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Responsabilità da custodia

La figura del custode. (Chi è responsabile dei danni cagionati da una cosa?).

L’art.2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta del principio secondo il quale chi detiene una cosa a qualsiasi titolo, proprietà, locazione, uso, è responsabile per i danni che questa cagiona a terzi. Occorre in somma che la cosa si trovi nella disponibilità materiale del soggetto responsabile, il quale ha il dovere di esercitarne la custodia.

Non è quindi sufficiente essere proprietario di una cosa per essere responsabili dei danni che questa cagiona a terzi, occorre che il proprietario possa esercitare sulla cosa un effettivo controllo.

Ad esempio se il proprietario concede il proprio  immobile in locazione a terzi, non è responsabile dei danni che derivano dall’utilizzazione di quest’ultimo, essendone invece responsabile il conduttore. Tuttavia il proprietario rimane responsabile per i danni che derivano da una  inidonea manutenzione dell’immobile, poiché  in ordine alla manutenzione strutturale egli non ha perso affatto la custodia e deve vigilare affinché il suo bene non procuri danni a terzi.

Ad esempio se si rompe un lavandino all’interno di un alloggio dato in locazione, dei danni provocati agli altri  condomini è responsabile il conduttore, poiché il proprietario non può certo controllare le condizioni dei sanitari che sono nella esclusiva disponibilità del conduttore. Invece dei danni provocati dalla rottura di tubazioni incassate (sulle quali il conduttore non può mettere mani) risponde il proprietario che ne rimane sempre custode.

La natura della responsabilità del custode. (Si è sempre responsabili?)

Giurisprudenza e dottrina ritengono che la responsabilità del custode sia “oggettiva” ovvero prescinda da una minuziosa ricerca del comportamento colposo o del difetto di vigilanza, è sufficiente che vi sia un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.

Per liberarsi della responsabilità il custode dovrà dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da “caso fortuito”.

Ad esempio se percorriamo un viale alberato in città e una pianta sradicandosi ci cade addosso, la responsabilità sarà sicuramente del Comune che è tenuto a vigilare sullo stato delle piante che costituiscono il polmone verde delle città. Tuttavia se l’albero è caduto a causa di un eccezionale evento atmosferico, quale una tromba d’aria di intensità eccezionale, e la Pubblica Amministrazione dimostra che l’albero era sano, siamo in presenza di caso fortuito e nessuno ci pagherà i danni.

Un altro caso giurisprudenziale è quello del cliente di un albergo che è scivolato in una cabina doccia a causa della schiuma depositatasi sul fondo; è stato ritenuto che, non essendo stata rinvenuta alcuna insidia nella conformazione del piano doccia, si fosse in presenza di caso fortuito.

Il nesso di causa tra la cosa e il danno. (Quando l’evento dannoso dipende dalla cosa di cui siamo custodi?)

 

Non sempre l’evento dannoso dipende, sotto il profilo della causalità, dalla cosa in custodia. Perché il custode sia ritenuto responsabile occorre che  il danno sia la conseguenza di un “dinamismo connaturato alla cosa”  e non che la cosa sia stata mera occasione dell’evento.

Ad esempio se ci affacciamo troppo ad una finestra e cadiamo di sotto la responsabilità non può ricadere sul proprietario dell’immobile (sempre che la finestra sia a norma); così  se ci si tuffa in una piscina, pur essendo stati avvisati dagli appositi cartelli previsti dalla normativa, che il fondo è basso, non si può, in caso di lesioni, ritenere responsabile il custode.

In questi casi la cosa (finestra, piscina) è stata solo l’occasione attraverso la quale si è manifestato l’incidente che va ascritto all’imprudenza del danneggiato.

Il concorso di colpa del danneggiato. (Anche il danneggiato può essere in parte ritenuto responsabile del danno che gli è occorso?)

 

L’ART. 1227 C.C.  dispone che se il danneggiato, per propria colpa, ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento deve essere proporzionalmente diminuito, con riferimento alla gravità della sua condotta.

Può succedere infatti che la cosa abbia cagionato il danno ma che quest’ultimo si sarebbe potuto evitare, o avrebbe avito conseguenze meno gravi, se il danneggiato si fosse adeguato a regole di comune prudenza o diligenza o avesse osservato precise regole comportamentali dettate da leggi e regolamenti.

Ad esempio, è stato accertato il concorso di colpa a carico di un soggetto  caduto a causa di un tombino non chiuso, sul presupposto che il danneggiato era a conoscenza della ubicazione del tombino e del fatto che non fosse ben chiuso.

In alcuni casi, poi, la responsabilità del custode può venire meno quando il giudice accerta che il danno si è verificato per la sola negligenza o imprudenza del danneggiato.

Come nel caso di caduta a causa di un lieve avvallamento del manto stradale che rappresenta una situazione normale gestibile dall’utente della strada utilizzando una minima attenzione.

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