Poste Italiane, negli anni passati ha emesso e venduto ai risparmiatori alcune tipologie di buoni fruttiferi che sul titolo cartaceo non indicano la durata e la data di scadenza dell’investimento. Invero i dati mancanti sul titolo sono indicati, come prescrive il D.M. del 19/12/2000[1] nel “Foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”, documento quest’ultimo che l’intermediario è tenuto a consegnare all’investitore al momento della negoziazione.

Purtroppo non sempre gli addetti delle Poste hanno fornito ai clienti i fogli informativi che devono accompagnare i buoni, così che questi di fatto non sono stati informati, né della durata del buono, né della circostanza che il diritto al rimborso si perde trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.

E’ quindi accaduto, ed accade, che l’ignaro risparmiatore recatosi a distanza di anni presso l’ufficio postale per riscuotere il valore del titolo, si è sentito rispondere che era ormai intervenuta la prescrizione e che aveva perso il diritto al rimborso.

Invero, la giurisprudenza di merito, in questi ultimi anni, si è espressa in modo prevalentemente favorevole ai risparmiatori affermando alcuni principi giuridici, ovvero:

  1. Che la mancata consegna al cliente, da parte delle Poste, del Foglio informativo costituisce un illecito precontrattuale e contrattuale, per violazione del dovere di trasparenza e di correttezza ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1218 c.c., nonché della normativa del Dlgs. n.58 2412/1998 (TUF).
  2. Che spetta a Poste Italiane dare la prova della consegna del Foglio informativo, attraverso la ricevuta sottoscritta dal cliente (prova che ben difficilmente Poste Italiane è in grado di fornire).
  3. Che dall’inadempimento dell’intermediario discendono due conseguenze giuridiche. La prima che il diritto al rimborso non si sarebbe prescritto, in quanto il risparmiatore, ignorando la data di scadenza del buono fruttifero, non era in grado di esercitare tempestivamente il proprio diritto (art.2935 c.c.) [2]. La seconda che, qualora si volesse ritenere comunque intervenuta la prescrizione, l’intermediario, stante la sua responsabilità di natura contrattuale, è tenuto a risarcire il danno patito dal cliente [3]. Detto danno corrisponde alla perdita del capitale (danno emergente) e degli interessi che il buono fruttifero aveva maturato (lucro cessante).

Quanto alla responsabilità di Poste Italiane per casi simili, va sicuramente richiamato il Provvedimento 18 ottobre 2022 n. 30346 dell’AGCM, che ha sanzionato l’intermediario finanziario per pratica commerciale scorretta, con riferimento alla fase di collocamento e di rimborso dei buoni postali.

Il Garante ha censurato la condotta di Poste Italiane per omessa e confusa indicazione nei titoli, nel Regolamento del Prestito e nel Foglio Informativo, di alcuni dati ritenuti essenziali per il consapevole esercizio del diritto di riscatto dei titoli, quali: la data di scadenza della fruttuosità, la data di prescrizione dei buoni, nonché le conseguenze derivanti dallo spirare dei predetti termini (ossia la perdita degli interessi maturati e del capitale investito). Secondo l’AGCM Poste Italiane avrebbe poi dovuto informare la clientela dell’approssimarsi della scadenza dei termini prescrizionali dei titoli non ancora incassati. Si ignora, o per lo meno il dato non è di facile reperibilità, se Poste Italiane abbia impugnato la sanzione dell’AGCM.

Da quanto sopra emerge che i risparmiatori che si sono sentiti rigettare la richiesta di rimborso dei loro buoni fruttiferi da Poste Italiane, per le ragioni di cui sopra, hanno notevoli chances di far valere i loro diritti in sede giudiziale.

Nota: Il nostro Studio segue cause aventi ad oggetto il diritto bancario e finanziario e, tra queste, quelle attinenti ai buoni fruttiferi postali, con riguardo alle varie relative problematiche


[1] L’art.2, comma 2 del Dlgs n.284/1999 (Riordino della Cassa Deposito e Prestiti a norma dell’articolo 11 della L.15 Marzo 1997 n.59) (doc.n.4) dispone che: “con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, adottati su proposta del direttore generale della cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’art.1, comma 1, lettera a), dei  libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 (doc.n.5) dispone che: “L’emissione di buoni fruttiferi postali  vien effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, adottati ai sensi  dell’art.3 del Dlgs n.284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario….per il collocamento di buoni fruttiferi postali rappresentanti da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio  informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento – art.3 comma 1 – (…) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dell’art. 5 (..) Art.6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori: Poste Italiane Spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche di buoni fruttiferi postali (…) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi”

[2] Corte di Appello di Napoli n. 3719/2024; Tribunale di Vasto n. 330/2022); Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 06/01/2023, n. 19; Tribunale Napoli Nord n.1382/2023: Tribunale Perugia, sent. 26/07/2023; Tribunale di Palermo 23/12/2021; Tribunale di Torre Annunziata 30/04/2022; Tribunale Grosseto ord. 2/09/2023; Tribunale di Taranto n.1974/2024; Tribunale Aquila sent. n.403/2024; Tribunale Palermo, sent.n.2409/2024; Tribunale Firenze, sent. n. 2576/2024; Corte Appello Napoli sent.n. 2706/2024; Corte Appello Napli, sent.n.5308/2024; Tribunale di Roma 10051/2024.

[3] Tribunale di Torino, ord. n.5956/2023; Tribunale di Ivrea n.467/2025; Corte di Appello di Milano n.3317/2024; Corte di Appello di Cagliari n.136/2023; Tribunale di Milano n.656/2024; Tribunale di Potenza, 20/06/2023; Tribunale di Matera, sent.12/09/2024; Tribunale di Benevento n.1161/2024; Tribunale di Frosinone del 4/02/2025; Tribunale di Parma, ord del 7/04/2023.