Cassazione Civ. sez.III, 19/06/2013 -3/10/2013, n.22601

La Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di cessione di credito avente ad oggetto il credito risarcitorio da sinistro stradale.  In una precedente sentenza (Sentenza 30 settembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 52 ) la Cassazione aveva chiarito come sia legittima la cessione del credito vantato dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, a favore del carrozziere che ha provveduto a riparare il veicolo sinistrato.

In questo caso invece si tratta della cessione del credito da risarcimento dei danni non patrimoniali, ovvero danni da lesioni (danno biologico-danno morale).  Assume la Corte che il diritto al risarcimenti del danno non patrimoniale sia trasmissibile ex art. 1260 C.C..  Infatti, si legge in sentenza, una cosa è il diritto personalissimo alla salute, il quale non è disponibile, altra è  il diritto al risarcimento  economico del danno patito a causa della lesione del diritto stesso alla salute.

“ Orbene, la suesposta disciplina deve ritenersi trovare senz’ altro applicazione anche in caso di cessione come nella specie di credito a1 risarcimento di danno non patrimoniale.  Vale al riguardo osservare come da questa Corte ormai da tempo non si dubiti della trasmissibilità iure hereditatis del danno morale terminale (v. Cass., 22/2/2012, n. 2564; Cass.20/9/2011, n. 19133; Cass., 17/12/2009, n. 26605; Cass. 6/8/2007, n. 17177; Cass. 19/2/2007 n. 3720; Cass. 31/5/2005, n.11601) o anche c.d. catastrofale o catastrofico (conseguente alla sofferenza dalla stessa patita -a causa delle lesioni riportate- nell’ assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’ evento che le ha provocate e la morte, alIa perdita della propria vita; cfr. Cass., 21/3/2013, n. 7126; Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ), nonchè del danno biologico terminale (v. Cass. 21/3/2013, n. 7126; Cass., 30/10/2009, n. 23053; Cass., 17/1/2008, n. 870; Cass., 28/8/2007, n. 18163; Cass., 22/3/2007, n. 6946; Cass.,28/4/2006, n. 9959; Cass., 23/5/2003, n. 8204. E gia Cass.,Sez. Un., 2/7/1955, n. 2034), una volta acquisiti dalla vittima nel proprio patrimonio…………………..Orbene, la trasmissibilità iure hereditatis di tali diritti indubbiamente depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos.  In termini più generali deve sottolinearsi come, a fronte della riconosciuta possibilità di circolazione mortis causa,del diritto ( o della ragione) di credito da risarcimento del danno non patrimoniale non possa in realta logicamente negarsi l’ammissibilità della relativa circolazione altresì inter vivos. E a fortiori allorquando il danno morale e il danno biologico siano come nella specie non terminali.”

“Del diritto (o della ragione di credito) al risarcimento del danno non patrimoniale deve dunque ammettersi l’ alienabilità, e in particolare la cedibilità da parte del titolare, anche anteriormente e a prescindere dalla sua successione.”