In materia di conto corrente bancario, con la sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il conflitto giurisprudenziale tra la seconda sezione penale e la prima sezione civile della Cassazione in merito alla vexata quaestio della inclusione o meno delle CMS[1] nel calcolo del TEG, finalizzato alla verifica dell’eventuale usura degli interessi applicati, con riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore dell’art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008 (convertito in Legge il 28 gennaio 2009, n. 2), che espressamente le include.

Con la sentenza n. 12028 del 26 marzo 2010[2] la Cassazione Penale aveva evidenziato che l’art.644 cp impone che nel calcolo del TEG  (Tasso Effettivo Globale) da confrontarsi al TU (tasso usura) vadano inclusi tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con il suo uso del credito[3], quindi anche le CMS.

Aveva poi sostenuto che la nuova normativa, che espressamente da gennaio 2009 include le CSM nel TEG, deve considerarsi legge di interpretazione autentica del quarto comma dell’art. 644 cod. pen., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.

Le sezioni penali avevano ancora chiarito che sia del tutto ininfluente la circostanza che il TEGM (dal quale si ricava il Tasso Soglia) rilevato trimestralmente da Banca d’Italia, non tenga conto della commissione di massimo scoperto.

Di parere opposto erano state le più recenti sentenze della prima sezione civile della Cassazione (sentenze n. 12965/2016 e n. 22270 /2016), secondo la quale l’art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008 non costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 640 cp e le CMS non devono essere incluse nella verifica del superamento del tasso soglia dell’usura; ciò anche in considerazione che le Istruzioni di Banca d’Italia non le contemplano nel TEGM.

A fronte dei due opposti orientamenti le Sezioni Unite hanno scelto una terza via, ovvero:

  1. L’art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008 non è norma di interpretazione autentica in quanto il legislatore non ha utilizzato alcuna espressione che la evochi come tale, ma contiene, anzi, chiarissimi indizi in senso contrario, come ad esempio la circostanza che il terzo comma reca un periodo di adeguamento di 150 giorni alle disposizioni dell’art. 2 bis per i contratti.
  2. I decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non vanno disapplicati in quanto rilevano comunque in termini percentuali le CMS, benché siano riportate a parte, e non incluse nel TEGM. Infatti, il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005, emanato dalla Banca d’Italia, indica “l’ammontare della percentuale dalla CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd CMS soglia), è desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle”.
  3. Conseguentemente, “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

In definitiva, le Sezioni Unite dettano un preciso sistema di calcolo dell’usura eventuale indicando una duplice comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la CSM applicata in concreto ed il tasso soglia CSM, entrambi indicati dalle rilevazioni di Banca d’Italia.

Il perito chiamato a verificare in giudizio l’eventuale usurarietà del contratto di affidamento bancario dovrà poi compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato nel confronto tra TEG e soglia di legge.

___________________________________________________________________________________________________________

[1] La Commissione di Massimo Scoperto, secondo le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate da Banca d’Italia è: “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.

[2] Confermate da: sentenze n. 28743/2010; n. 4669/2011; n. 28928/2014

[3] “Il chiaro tenore letterale del quarto comma dell’articolo 644 codice penale impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente […]. Ciò comporta che, nella determinazione del TEG praticato da un intermediario finanzi rio nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto”