Tribunale di Lucca Ordinanza del 31 maggio 2013
Il Tribunale di Lucca ha ribadito (richiamando la giurisprudenza di Cassazione prevalente) che le somme relative ad anticipazioni, pervenute alla banca dopo la presentazione del concordato in bianco devono essere messe a disposizione dell’imprenditore.
“Quanto al merito della controversia, e, segnatamente, all’affermazione del diritto della banca di trattenere una parte delle somme oggetto di causa (per l’ammontare di 63.504,33 euro), pervenute successivamente al deposito della domanda d i concordato da par te della banca ….., i l Tribunale osserva, anzitutto, che l’unico precedente di legittimità indicato dalla reclamante (Cass.17999/2011) a sostegno della propria tesi favorevole alla compensazione di tali somme con quelle dalla banca anticipate, rappresenta un orientamento isolato, contrario ad altro ben più radicato e meditato, dal quale ultimo il Tribunale non intende discostarsi, in quanto massimamente rispettoso del principio generale enunciato dall’art.56 LF e della ratio ad esso sottesa (cioè quella della necessaria cristallizzazione del passivo concorsale per il massimo soddisfacimento dei crediti concorsuali.”
Il Collegio ha inoltre respinto l’opposizione della banca, intesa a far dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 CPC presentato dall’imprenditore durante la fase prenotativa del concordato. Sosteneva infatti la banca reclamante che per esperire l’azione cautelare l’imprenditore avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione del tribunale.
Correttamente il Tribunale di Lucca ha dissertato sul concetto di ordinaria e straordinaria amministrazione, atteso che solo nel caso in cui l’azione esperita rientrasse tra le operazioni straordinarie, l’imprenditore avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione ad agire nei confronti dell’istituto di credito. Ma evidentemente, così non era.
” Quanto al contestato difetto di legittimazione della originaria ricorrente e all’affermazione del la necessità, per quest’ ultimo, di munirsi del la previa autorizzazione del Tribunale Fallimentare per agire in giudizio, corre l’obbligo di ricordare alla reclamante che l’azione giudiziaria proposta da……..non assume i connotati dell’atto di straordinaria amministrazione, posto che, all’evidenza, è finalizzata alla conservazione del patrimonio sociale e alla tutela della par condicio creditorum; infatti , come più volte affermato dal la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell’atto stesso ai sensi dell’art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità a di incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in guanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass. Sez.1, 20.10.2005, n.20291) tenuto conto, in particolare, che sempre per pacifica giurisprudenza della S.C., in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, a i fi ni della eventuale dichiarazione di inefficacia dell’atto stesso ai sensi dell’art. 167 deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all’interesse della massa dei creditori – preso in considerazione, appunto, dall’art. 167 cit. – non già dell’imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un’impresa ” in bonis” possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell’ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni (Cass. Sez.1, 11.8.2004, n.15484).”