Felice-Casorati-500x330Con sentenza  del 18 novembre 2014, il Tribunale di Ancona torna su un argomento di estremo interesse, ovvero quello del ricalcolo delle competenze del conto corrente bancario partendo dal saldo zero.

Quando in giudizio si deve esperire una consulenza d’ufficio atta a ricalcolare il saldo di conto corrente, epurandolo dalle somme non dovute alla banca per effetto di nullità di clausole contrattuali, molto spesso non si hanno a disposizione tutti gli estratti conto trimestrali.

Occorre allora decidere se il consulente del giudice debba svolgere le operazioni partendo dal saldo risultante dall’ultimo estratto conto disponibile (saldo che è frutto di ignote operazioni e poste precedenti) utilizzando i cosiddetti “numeri della banca” o se debba procedere partendo dal saldo a zero.

La questione è giuridica prima che tecnica e va affrontata sul piano dell’onere della prova ex art. 2697 C.C..

Non è dibattuto in giurisprudenza il fatto che quando ad agire in giudizio sia la banca, la quale richieda il rientro e quindi il pagamento della passività risultanti dal conto, debba produrre  gli estratti conto sin dalla data di apertura del conto; ciò al fine di “provare” le ragioni del suo credito.   In questo caso, se la banca non dispone di tutti  gli estratti conto, il ricalcolo delle operazioni a credito ed a debito del correntista avverrà  a partire dall’ultimo estratto conto trimestrale prodotto, partendo appunto da zero.

Si dibatte, invece, sul principio da applicare nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio nei confronti della banca, proponendo azione di accertamento negativo ed eventualmente di ripetizione di indebito.

In senso positivo, ovvero con impostazione più  favorevole al correntista, si richiamano : Tribunale di Lecce, 30 giugno 2014 n. 3072 ([1]);  Tribunale di Brindisi, 09 agosto 2012;  Tribunale di Lecce, 22 gennaio 2014;  Tribunale  di Lecce 6-17luglio 2012 n.510

A contrario Corte d’Appello di Trieste 4 gennaio 2013 n. 2., Tribunale di Arezzo, sez dist. Montevarchi, 30 maggio 2013 n.9.

Il Tribunale di Ancona, richiamando espressamente il Tribunale di Brindisi, fa leva sul principio di vicinanza alla fonte della  prova così come descritto dalle Sezioni Unite della Cassazione n.13533/2001, rilevando che “ Quando l’azione esperita sia azione di accertamento negativo del debito del correntista, fondata sulla nullità degli addebiti operati dalla controparte in relazione al rapporto inter partes, elementi costitutivi dell’azione devono considerarsi le dedotte nullità, nonché la misura in cui le stesse hanno eventualmente inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere e quindi l’inesistenza in tutto o in parte della pretesa creditoria. E quindi …….. il debitore può limitarsi ad allegare l’inesistenza del credito, dovendo per contro la banca convenuta fornire la prova  dell’esistenza della pretesa creditoria vantata” .

Il Tribunale di Ancona, ritiene quindi che sarebbe illogico provvedere all’azzeramento del saldo solo quando sia la banca ad agire.

A nostro avviso, a sostegno della tesi summenzionata depone la circostanza che la banca è tenuta prima di tutto alla buona fede contrattuale; onere che in questo caso incide forse maggiormente sugli  istituti di credito, considerato che, se pur l’attività bancaria è considerata d’impresa, tuttavia essa è caratterizzata da forti connotazioni pubblicistiche, tenuto conto della rilevanza pubblica e costituzionale della raccolta del risparmio (art. 47 Cost.).

Inoltre, è stato rilevato, che è la banca a gestire di fatto la tenuta del conto corrente, annotando le varie operazioni, imputando costi e interessi, così da essere conseguentemente gravata dall’onere  di produzione dei propri conteggi.

Alla luce di quanto sopra, risulta opportuno per il correntista che contesti in qualità di attore la propria posizione debitoria e sia privo di parte degli estratti conto, richiedere che la   CTU si effettui azzerando il saldo negativo del primo estratto conto disponibile.

Luigi Riccio

 [1]  “Quanto all’art. 2697 c.c., l’affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata ” chi vuol far valere un diritto in giudizio” implica che sia colui che prende l’iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell’onere ” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l’attore in accertamento negativo ( il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell’accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l’inesistenza, ed è invece il convenuto ( banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all’azione di accertamento negativo”.    Conclusivamente, in materia di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa ( Cass. 17.7.2008 n. 19762; Cass. 1.12.2008 n. 28516; App. L’Aquila 9.9.2010 n. 615; Trib. Cassino 29.10.2004 n. 1245/04, App. Napoli 15.1.2009 n. 80 e molte altre). Va precisato, contrariamente a quanto affermato dalla banca convenuta, che il limite temporale dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili non opera per il contratto relativo all’apertura di c/c bancario in quanto quest’ultimo non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto di c/c bancario e, deve indicare, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati ( App. Milano 22.5.2012 Pres. Tarantola Est. Carla Romana Raineri).  Si vuol dire che, dall’attore, sono stati forniti i supporti documentali quali gli estratti conto e gli scalari, inviati dalla banca durante tutto il rapporto e non contestati, il che implica l’esistenza del contratto di c/c che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di produrre”.