Cass. civ. , sez. III, sentenza  17.01.2013 n° 1025 

La Suprema Corte ha stabilito che la circostanza della separazione personale non è di stacolo per la liquidazine del danno morale per la perdita del coniuge deceduto in incidente stradale.

Difatti, a prescindere dal venir meno del progetto di vita in  comune, i coniugi separati possono  conservare l’uno nei confronti dell’altro, affettività reciproche intense; soprattutto se la separazione  è avvenuta di recente e dal rapporto sono nati figli.

Sotto il profilo dell’entità del risarcimento, questa può sicuramente essere ridotta rispetto al caso di coniugi non separati.

“Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell’altro anche se vi sia tra la parti uno stato di separazione personale, purchè si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara. La separazione, infatti, in sè e per sè non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. E’, tuttavia, necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l’evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite. Anche se non vi era più un progetto di vita in comune, il precedente rapporto coniugale, nonchè la permanenza di un vincolo affettivo – nella specie, congruamente individuato dalla Corte territoriale nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale – legittimano la richiesta di risarcimento”