TRIBUNALE DI MILANO Ordinanze Collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015
Con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 il Tribunale di Milano ha ritenuto operativa la norma della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629 che ha modificato l’art. 120, comma 2 del TUB, la quale vieta la capitalizzazione degli interessi passivi maturati sul conto corrente (ANATOCISMO) [1].
La legge era entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, tuttavia non essendo ancora stato emanato dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) il regolamento attuativo, le banche hanno continuato a capitalizzare gli interessi passivi dei clienti con evidente considerevole profitto.
Va ricordato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è consentita dal 2000, a condizione che sia pattuita espressamente con i clienti, che sia reciproca (ovvero siano capitalizzati anche gli interessi attivi) e che siano indicati in contratto i tassi reali applicati per effetto della capitalizzazione stessa.
Le due ordinanze sono state emesse su ricorso di una associazione dei consumatori che ha agito ai sensi dell’art. 140 del Codice del Consumo; si tratta quindi di una ordinanza inibitoria che vieta alle banche convenute di continuare nel comportamento considerato illegittimo dal giudice.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che, anche in assenza di un regolamento attuativo, la norma dell’art.120 del TUB, come riformata, sia già pienamente applicabile e che la condotta della banca che persiste nel conteggiare interessi anatocistici al cliente debba essere censurata, in quanto in contrasto con la buona fede contrattuale [2].
Le due banche in questione dovranno per il futuro annotare gli interessi passivi su un conto separato dal conto corrente principale oggetto di fido, così come dovranno, a questo punto, restituire al correntista con annotazione in positivo sul conto principale, gli interessi anatocistici richiesti abusivamente per oltre un anno.
Andrà poi verificato se le altre banche italiane si atterranno alle ordinanze summenzionate; in ogni caso la decisione del Tribunale di Milano offre la possibilità ai consumatori ed alle aziende di convenire in giudizio la propria banca, al fine di ottenere la restituzione degli interessi anatocistici alla stessa corrisposti per il periodo dal primo gennaio 2014 in poi.
In questo senso va rilevato che il Tribunale ha ordinato alle due banche oggetto dell’ordinanza di comunicare ai propri clienti che nel loro contratto di conto corrente è fatto divieto di calcolare interessi anatocistici dal 1 gennaio 2014 in poi, mentre il Tribunale stesso non ha accolto la domanda, formulata dall’associazione dei consumatori promotrice del ricorso, di ricalcolo degli interessi a favore dei correntisti, trattandosi di un diritto soggettivo che deve far valere il correntista personalmente.
[1] 2. Il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
[2] “Se, pertanto, si deve concludere come effettivamente dall’1.1.2014 non sia più consentita alcuna prassi anatocistica nei rapporti bancari, deve rilevarsi come la condotta serbata dai due istituti di credito resistenti, i quali pacificamente hanno continuato ad addebitare interessi anatocistici passivi anche dopo la novella, concreti quel comportamento contrario ai doveri di correttezza nei rapporti contrattuali che l’art. 2 lett. e) del c.d.c. annovera fra i diritti fondamentali dei consumatori e alla cui tutela sono legittimate le associazioni consumeristiche”.