Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato in ordine alla metodologia di calcolo del TEG nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, affermando che il costo delle polizze di assicurazione, fisiologicamente connesse al finanziamento, rientra tra gli oneri da conteggiare ai fini della verifica del rispetto del TSU (tasso soglia usura).
Invero nulla di nuovo; le sentenze favorevoli a tale impostazione non mancano.
Da segnalare il richiamo del Tribunale di Roma alla recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8806. Est. Dolmetta) in tema di premi assicurativi e usura, richiamo che, a parere di chi scrive, potrebbe non essere calzante, trattandosi nel caso della richiamata decisione di legittimità, di finanziamento “al consumo” , fattispecie diversa da quella garantita dalla cessione del quinto dello stipendio.
La Cassazione aveva assunto ad aprile 2016 non esservi sostanziale divergenza tra le istruzioni di Banca d’Italia precedenti e quelle successive al 2009, purché la spesa (premi assicurativi) fosse strettamente collegata all’ operazione di credito.
Invero, a meglio leggere le istruzioni, per il caso di finanziamento su cessione del quinto, quelle ante 2009 escludono espressamente l’inserimento nel TEG dei premi assicurativi. Quindi l’interpretazione del contenuto delle due direttive effettuata dalla Cassazione è sicuramente condivisibile in relazione al caso dalla stessa esaminato, ma non esaurisce la problematica della istruzioni ante 2009 per il caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
In argomento soccorrono però altre decisioni di legittimità e di merito (Cassazione penale sez. II 14 maggio 2010 n. 28743; Cass. Penale 46669 / 2011; Corte d’Appello di Torino il 20.12.2013; Corte di Appello Milano 17 luglio 2013; Tribunale di Torino 27 aprile 2016) che pongono l’accento sulla natura non impositiva delle istruzioni di Banca d’Italia che non possono confliggere sulle norme antiusura (L. 108/96 – art. 644 C.P. “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.