La Corte di Appello di Torino, in una causa patrocinata dal nostro studio, si è recentemente pronunciata sul tema dell’usurarietà del tasso di interesse di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio il cui TEG non includeva il costo delle polizze assicurative del credito.

La società finanziaria, soccombente in primo grado, ha impugnato la sentenza del Tribunale sostenendo che la decisione del giudice di prime cure era in contrasto con le Istruzioni della Banca d’Italia del febbraio 2006, le quali escludono l’incidenza dei premi assicurativi nel TEG [1].

La Corte ha rigettato l’appello in primo luogo confermando il proprio indirizzo giurisprudenziale in ordine alla irrilevanza, quanto all’accertamento dell’usurarietà di un mutuo/finanziamento delle Istruzioni di Banca d’Italia ; in punto ha richiamato la seguente giurisprudenza:

Cass. pen., sez. II, n. 46669/2011, in motivazione, secondo la quale le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito;

Cass. civ. sez. II, n. 17466/2020, in motivazione, la quale ha ribadito che le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.;

Corte d’Appello di Milano 14 marzo 2014 , secondo cui l’interpretazione dell’art. 644 c.p. prescinde poi dalle interpretazioni emanate dalla Banca d’Italia in quanto esse, non essendo fonti normative non hanno carattere vincolante per l’autorità giurisdizionale;

– Corte d’Appello di Torino, 20.12.2013.

Una volta chiarita la propria posizione in argomento, la Corte ha richiamato al giurisprudenza di legittimità che si è negli ultimi anni espressa proprio nel senso dell’inclusione nel calcolo del TEG delle polizze assicurative Credit Protection Insurance, qualora stipulate in occasione del finanziamento e ad esso collegate, ovvero:

– Cass. civ., sez. 1, n. 8806/2017 e Cass. civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018, secondo la quale “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo…….. in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito”.

–  Cass. civ., sez. II, n. 17466/2020 che riconduce la polizza assicurativa obbligatoria nell’àmbito del concetto di spesa previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., aggiungendo che “l’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 54 del dPR n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario.


[1] «In particolare, sono inclusi: (…), 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.»