Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’adeguata informativa che la gli intermediari devono fornire ai propri clienti ogni qualvolta rendano un sevizio di negoziazione di prodotti finanziari.

La Corte ha nuovamente ricordato i principi cardine della materia, ovvero:

  1. L’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 ha precisato che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestionese non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte…”.
  2. Spetta all’intermediario di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta: dunque, grava sulla banca l’onere di dimostrare, in particolare, di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
  3. Non si può affatto presumere che l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.
  4. L’intermediario non può limitarsi a trasmettere il rating del titolo dovendo anche comunicare quelle ulteriori notizie elaborate da sue analisi economiche o di cui possa avere agevolmente notizia (Cass.Civ. sez. I, 01/12/2016, n.24545  )
  5. In assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà; nè la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all’intermediario (così Cass. 4 aprile 2018, n. 8338, non massimata; nello stesso senso, Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).
  6. L’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936), posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3914; ed, ancora, v. Cass. 2 aprile 2019, n. 29106).

In conclusione la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo”.

Nell’ambito del diritto finanziario, in relazione al dovere di informazione soccorrono anche altre e significative norme, ovvero: l’art.  21 TUF: “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità’ dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”;  l’art.31 del Regolamento Intermediari n.16190/2007 a mente del quale gli intermediari devono fornire ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale.