Rimborso oneri anticipati mutui e finanziamenti
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento, sia che si tratti di credito al consumo, che di finanziamento con garanzia del quinto dello stipendio, come di mutuo ipotecario, al consumatore devono sere rimborsati per la parte non maturata i costi sostenuti ed anticipati al momento della erogazione del finanziamento.
I principio si applica sia in caso di adempimento anticipato che di rinegoziazione di un nuovo contratto di finanziamento in sostituzione del precedente.
La fonte normativa più risalente è l’art. 125 n. 2 TUB del D.Lgs. 385/1993 [1], la norma prevedeva che il consumatore, in caso di recesso anticipato, avesse diritto ad riduzione del costo complessivo del credito.
La comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10/11/2009 faceva espressamente onere agli intermediari finanziari di restituire, nel caso di estinzone ancipata, la quota non maturata di tutti gli oneri relativi al contratto che siano stati pagati anticipatamente dal consumatore.
Con il D.L.gs. 141/2010, in modifica delle norme TUB, il legislatore ha introdotto l’art. 125 sexies il quale, al primo comma, prevede espressamente che al consumatore spetti un rimborso pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto [2].
Per quanto attiene specificamente il rimborso dei costi assicurativi, il 22/10/2008 veniva sottoscritto un accordo di portata generale tra l’ABI e l’ANIA definito: “Linee guida per le polizze connesse a mutui e agli altri contratti di finanziamento”, il quale prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e di pagamento anticipato del premio assicurativo, il mutuante (la finanziaria) dovesse restituire la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio era cessato. L’onere del rimborso era stato posto a carico del mutuante anche nel caso in cui il premio fosse stato anticipato all’assicurazione da parte di quest’ultimo. Successivamente il Regolamento ISVAP n. 35/2010 ribadiva il concetto, ponendo a carico delle imprese assicurative l’onere del rimborso. [3]
Da ultimo è intervenuto il D.L. 18/10/2012, n.179, art. 22 dal comma 15 quater al 15 septies, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 [4], che ha definitivamente disciplinato la materia richiamando il medesimo contenuto del summenzionato Regolamento ISVAP e stabilendo che le imprese assicuratrici, su richiesta del debitore/assicurato, possono fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. La citata normativa si applica anche per i contratti assicurativi precedenti alla sua entrata in vigore.
Il diritto del consumatore a vedersi rimborsare gli oneri anticipati e le frazione di premio pagato è stato riconosciuto in modo univoco dalle decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario e dalla giurisprudenza di merito. Ex plurimis:
A.B.F. Collegio di Milano, decisione n. 2394/2012
A.B.F. Collegio di Roma, decisione n. 4148/2012
Tribunale di Parma, sentenza n. 27/11/2015
Tribunale Torino, sentenza n. 1354/16 del 9/03/2016
G.d.P. Torino, sentenza del 17/03/2015 n.1351
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[1] “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
[2] “Il consumatore puo’ rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
[3] “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è stato sostenuto dall’assicurato/debitore, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo/finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte del premio pagato relativo al periodo relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione di anni o frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.”
[4] “15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e’ sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche’ del capitale assicurato residuo (11).
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita’ per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilita’ dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso (12).
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (13).
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies