image-12    MUTUI  Usura e Anatocismo – TRIBUNALE DI TORINO  17 settembre 2014 – dott. Astuni

Con la sentenza in commento il Tribunale di Torino si è pronunciato in ordine alla tesi del cumolo dei tassi di interesse corrispettivi e di mora ai fini del raffronto con il tasso soglia dell’usura, nonché sulla questione, da qualcuno sostenuta, dell’anatocismo insito nei mutui con piano di ammortamento alla francese ( a rate costanti).

Quanto al primo profilo, in motivazione il giudice monocratico rileva che, mentre l’interesse corrispettivo si applica sul capitale a scadere, gli interessi di mora si applicano al debito scaduto, sostituendosi all’interesse corrispettivo, con ciò non ravvisandosi la possibilità di sommatoria dei due tassi teleologicamente differenti.

Ancora, il Tribunale precisa che, differentemente da quanto è stato sostenuto dal mutuatario, l’anatocismo che si produce sugli interessi corrispettivi inglobati nelle rate scadute e rimaste insolute è assolutamente legittimo, in conformità al dato legislativo.

In effetti la legge in punto non crea dubbi: l’art. 3.2 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 consente l’anatocismo degli interessi contenuti nelle rate di frazionamento del mutuo, ovvero la loro capitalizzazione. La questione dunque non si pone neppure, vedasi Cass.Civ 11400/2014.

Per inciso, a sommesso parere di chi scrive, proprio su questo punto si potrebbe incardinare, trovando forse i suoi limiti, la vexata quaestio della “sommatoria”.

Vi è infatti chi (Tribunale di Parma)  sostiene che quando gli interessi di mora si applicano sulla intera rata scaduta comprensiva degli interessi corrispettivi (e non sul puro capitale della rata) si debbano sommare idealmente i due differenti tassi al fine del confronto con la soglia d’usura. Tuttavia se gli interessi corrispettivi contenuti nella rata rimasta impagata sono capitalizzati ex lege in caso di mora, non appare logicamente possibile la sommatoria dei tassi, in quanto tutta la rata è da considerarsi capitale.

Il concetto si deve applicare (come fa il Tribunale di Torino) anche relativamente alla verifica degli interessi usurari sui conti correnti bancari. Gli interessi capitalizzati trimestre per trimestre, trasformandosi in capitale, nei trimestri successivi non possono essere più computati ai fini della verifica dei tassi usurari.

La secondo argomento affrontato dalla sentenza è se sia fondata l’eccezione ex art. 1283 C.C.  (divieto di anatocismo) riguardo al  mutuo con ammortamento “alla francese”, ovvero a rata fissa costante. In punto il giudice monocratico richiama la numerosa recente giurisprudenza pronunciatasi in punto (Tribunale Benevento 19/11/2012-Tribunale Milano 5/05/2014-Tribunale Pescara 10/04/2014-Tribunale Siena 17/07/2014)  esponendo in modo persuasivo i  motivi per cui la tesi dell’illegittimità non appare fondata: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo, 2)  alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; 3) visto che la rata paga oltre agli interessi sul capitale a scadere una quota del debito in linea capitale, si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.