Mutui usurari: Tribunale di Rovereto:  Ordinanza 30 dicembre 2013 – 17 gennaio 2014

Dopo la sentenza 350/13 della Cassazione, che è stata accolta con grande interesse dai consumatori e dagli operatori del diritto, si attendevano le prime sentenze di merito per verificare se il principio stabilito dalla Suprema Corte trovasse immediato riscontro pratico nelle aule giudiziarie.

Pochi giorni dopo la succitata pronuncia, la Corte di Appello di Venezia recepiva il principio enunciato dal Giudice di legittimità, confermando che il mutuo deve ritenersi usurario quando la sommatoria di qualunque tipo di interesse, legale, convenzionale e moratorio, promesso alla banca, superi il tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996.

Recentemente è intervenuto il Tribunale di Rovereto assumendo lo steso principio (Ordinanza 30 dicembre 2013) e sospendendo parzialmente l’esecutorietà del decreto ingiuntivo di pagamento ottenuto dalla banca nei confronti del mutuatario.

La conseguenza della usurarietà del mutuo, anche secondo il Tribunale di Rovereto, è quella della nullità di tutti gli interessi pagati e da pagarsi alla banca.