In base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo l’ISC o  TAEG (quest’ultimo relativo al credito al consumo). Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG [1].

L’omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell’ ISC (che equivale al TAEG) costituisce  grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; la scorretta indicazione dell’ISC comporta invece la nullità della sola clausola afferente gli interessi.

In questo senso si sta indirizzando la giurisprudenza di merito .

Quanto alla disciplina normativa, occorre fare riferimento al comma 8 dell’art.117 TUB, il quale  stabilisce che “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”

Relativamente alla questione in esame, le istruzioni della Banca d’Italia di riferimento sono quelle emanate dal CICR con delibera del 4 marzo 2003 contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari.

La delibera, all’art.9, stabilisce che  “al  contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”.

L’indicazione dell’ISC rappresenta dunque un elemento tipico del contratto di finanziamento, la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza  n. 7779/2015 pubblicata il 25/05/2015 [2].

L’errata indicazione dell’ISC o del TAEG (per il credito al consumo) comporta invece l’applicabilità del comma 6 del già richiamato art. 117 TUB il quale dispone che: “ sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” .

La sanzione non è dunque quella della nullità dell’intero contratto ma della sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell’arti 117 TUB comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.”

Nel senso indicato si sono pronunciati il Tribunale di Chieti, sentenza 230/2015 [3] e Tribunale di Benevento sent. 31 ottobre 2015.

E’ interessante notare che anche l’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha recentemente ritenuto che i costi relativi alla polizza sottoscritta dal mutuatario in quanto prevista dell’art. 2, comma 3, lett. d), del D.M.8 luglio 1992, devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG. A tale proposito, l’arbitro bancario ha ritenuto irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”.

Il Collegio Arbitrale di Roma ha quindi pronunciato nel senso dell’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., essendo nulla la clausola di determinazione del TAEG, con la conseguenza che al mutuatario dovranno essere restituiti gli interessi pagati in eccedenza, in base al ricalcolo effettuato in base ai tassi BOT [4]

_________________________________________________________________________________________________________

[1] ARTICOLO N.2  Tasso annuo effettivo globale.

  1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
  2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
  3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;

b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

d ) le spese per l’assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;

e ) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

  1. Sono escluse dal calcolo del TAEG:

a ) le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;

b ) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;

c ) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purchè questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;

d ) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;

e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un’operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell’ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
  2. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l’importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell’ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
  3. Nella formula per il calcolo del TAEG:

“a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L’indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1) .

b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

  1. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell’apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all’uso di una carta di credito.

[2]      “Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, di cui l’opponente ha versato in atti una copia, in attuazione della delibera CICR dinanzi richiamata, al titolo X, disciplinano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.     In particolare, le stesse prescrivono, all’articolo 8, l’obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.   Con riguardo all’ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. …….. L’evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l’articolo 11, comma 8 TUB nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce espressamente che “La Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia adottate d’intesa con la CONSOB”. La norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d’Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro. Tribunale di Napoli con sentenza  n. 7779/2015 pubblicata il 25/05/2015   

[3]   “ La violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell’ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto dall’investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili comportanti la nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche ………..”    Tribunale di Chieti sentenza 23 aprile 2014 n.230 –  Tribunale di Benevento 31 ottobre 2005

[4]     “A tale proposito, il Collegio ritiene irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”. Anche a prescindere dalla rilevanza degli argomenti sopra elencati, non è dato sapere se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla suddetta polizza, né se al ricorrente sia stata realmente prospettata tale possibilità; il modulo predisposto unilateralmente dalla resistente non offre alcuno spunto in tal senso. Il costo relativo alla polizza ora menzionata deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge. L’intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo ai sensi del TAEG così rideterminato” ABF Collegio Roma 13/04/2015.