Cassazione Civ. sentenza 15 gennaio 2013, n. 783
La Cassazione, relativamente al caso di un sinistro verificatosi a causa di un pneumatico abbandonato sulla carreggiata, ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla responsabilità, ex art.2051 C.C., dei custodi di strade pubbliche, tra i quali rientrano i gestori delle autstrade.
“Va premesso che la norma che regola la fattispecie è l’art. 2051 cod. civ. sulla responsabilità per danno da cose in custodia, norma che sta alla base della domanda risarcitoria di TGVEL e delle sue argomentazioni difensive e che è applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042; Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem. 18 luglio 2011 n. 15720, ed altre).
La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che – nelle fattispecie simili a quella in esame – va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione (Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2003 n. 298; n. 15042/2008, cit.; n. 20427/2008, cit.; Cass. civ. Sez. 3, 3 aprile 2009 n. 8157, ed altre). L’onere della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode (nella specie, della s.p.a. Autostrade).”
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il gestore non era riuscito a dare la prova di essere intervenuto tempestivamente per rimuovere l’ostaclo dalla carreggiata, atteso che l’intervrento era avvenuto a distanza di ore dalla segnalazione.