In materia di responsabilità delle banche ed in genere degli intermediari finanziari per inadempimento agli obblighi informativi nel compimento delle singole prestazioni di servizi di investimento, si è formata in questi anni una ricca giurisprudenza.
E’ bene in punto ricordare che la condotta degli intermediari deve essere valutata alla stregua degli art. 21 TUF[1] e dell’art.31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007[2] a mente dei quali gli intermediari devono fornire ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale.
Gli intermediari devono in particolare illustrare i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, il rischio di perdita totale dell’investimento, la volatilità del prezzo di tali strumenti e gli eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi.
Nel caso in cui la banca abbia dato corso ad ordini di acquisto di prodotti finanziari, senza offrire all’investitore una corretta ed esaustiva informazione sui prodotti stessi, quest’ultimo potrà avvalersi di diversi istituti giuridici previsti dal Codice Civile al fine di ottenere un congruo ristoro dei danni patiti.
Vediamoli di seguito.
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Azione di nullità del contratto quadro per violazione di norme imperative ex art.1418 c.c.
Una delle vie intraprese dai difensori dei clienti delle banche è quella dell’azione di nullità, per violazione di norme imperative, del “contratto quadro”, ovvero del mandato di consulenza e assistenza nell’intermediazione finanziaria che presiede ai rapporti tra cliente ed intermediario finanziario.
Tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rilevato che è con il singolo «ordine» che l’investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell’operato dell’intermediario così che i singoli ordini possono essere considerati atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro.
La via dell’annullamento dell’operazione di investimento attraverso la dichiarazione della nullità del contratto quadro, a parere della giurisprudenza di legittimità, non può essere quindi seguita. Per altro, detto percorso interpretativo conduce ad un problema non di poco conto, in quanto, a rigor di logica, la nullità del contratto quadro travolgerebbe tutte le operazioni finanziarie svolte dall’intermediario per conto del cliente, anche quelle economicamente positive.
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RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO PER INADEMPIMENTO DEGLI ONERI INFORMATIVI NELLA NEGOZIAZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI RIMEDI GIUDIZIARI
Azione di annullamento dell’ordine di acquisto del prodotto finanziario per vizio del consenso ex art.1427 c.c.
L’omissione di informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario, risultato poi avere qualità intrinseche diverse e quindi maggior rischiosità, può essere motivo di contestazione di annullabilità dell’ordine di acquisto per vizio del consenso che, come è noto, è vizio nella formazione della volontà (Alpa).
Benché l’acquisto di prodotti finanziari comporti normalmente per il cliente il rischio di svalutazione o perdita del capitale investito, tuttavia il cliente deve avere la possibilità di valutare il grado di rischiosità dell’investimento, attraverso le informazioni ricevute dall’intermediario. Così che se dette informazioni sono mancate, ben si può ritenere che il cliente possa essere caduto in errore, soprattutto se la sua profilatura sia di investitore propenso ad operazioni a basso rischio.
Da notare che, come affermato dalla giurisprudenza [3], l’errore da parte dell’investitore non deve consistere in un errato apprezzamento del probabile positivo andamento del mercato, ma deve riguardare l’oggetto del contratto, o meglio la qualità dell’oggetto della prestazione. In parole più semplici ed esemplificativamente, v’è errore sull’oggetto del contratto quando si ritiene di acquistare un titolo che sia stato segnalato erroneamente con rating positivo, o quando si ritiene di acquistare un’azione o una obbligazione appartenente ad una certa società, mentre, invece, a causa di operazioni di fusione e incorporazione, esso appartiene o è garantito da altra.
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Azione di risoluzione dell’ordine di acquisto ex art. 1453 c.c. per responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e ripetizione delle somme pagate
Altra azione esperibile nei confronti della banca da parte dei clienti danneggiati è quella di risoluzione contrattuale per inadempimento; infatti, l’intermediario che si dimostrati negligente, violando gli obblighi statuiti dai succitati artt. 21 TUF e 31 Regolamento Intermediari, commette illecito civile venendo meno al dovere di diligenza del mandatario.
Tale comportamento, come insegnato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 25248 – pubb. 06/05/2021[4], giustifica sicuramente il rimedio della risoluzione contrattuale del singolo ordine impartito alla banca, con conseguente azione di ripetizione delle somme pagate per l’acquisto dei titoli negoziati.
In questo senso si veda anche Cass. 27 aprile 2016, n. 8394, che attribuisce esplicitamente alle operazioni di investimento in valori mobiliari la natura di contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, ammettendo che questi possano essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione del contratto quadro, con conseguente diritto alla restituzione dell’importo pagato ed all’eventuale risarcimento dei danni subiti. In tal senso anche Cass. 23 maggio 2017, n. 12937 ; Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261; Cass. 9 agosto 2016, n. 16820.
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Azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 – 1223 c.c.
A prescindere dall’azione di risoluzione contrattuale, che comporta l’estinzione del contratto e quindi l’onere per il contraente inadempiente di restituire le somme ricevute nell’ambito del rapporto sinallagmatico, sussiste per il cliente danneggiato ancora la possibilità di esperire la mera azione risarcitoria.
A differenza dell’azione ripetitoria resa possibile dalla pronuncia di risoluzione del contratto, l’azione risarcitoria mira ad ottenere il risarcimento del danno anche in assenza di tale pronuncia. Il danno verrà determinato prevalentemente nella misura della perdita di valore del prodotto finanziario, ma altre voci di danno emergente (oneri contrattuali pagati all’intermediario) potranno essere richieste, se in rapporto diretto con l’inadempimento dell’intermediario.
Va peraltro chiarito che anche nel caso precedente, ovvero risoluzione del contratto e ripetizione, v’è sempre la possibilità di allegare ulteriori danni conseguenti all’illecito della banca.
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[1] “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità’ dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
[2] 1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell’investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l’intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l’intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un’operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l’intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
[3] “Il motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato che le informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall’intermediario (a norma della previgente L. n. 1 del 1991, art. 6, in materia di intermediazione mobiliare) “non riguardano direttamente la natura e l’oggetto del contratto, ma (soltanto) elementi utili per valutare la convenienza dell’operazione e non sono quindi idonee ad integrare l’ipotesi della mancanza di consenso” (Cass. n. 19024 del 2005). Ciò fa escludere (Cass. 18039/2012) “non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall’art. 1325 c.c., qual è il consenso-accordo (come nell’ipotesi considerata nel precedente richiamato), ma anche, almeno in via di principio, la sua annullabilità per errore”, laddove il ricorrente si duole “non di avere acquistato un titolo diverso (o con caratteristiche diverse) da un altro, ma di avere acquistato un titolo che non ha avuto il positivo andamento sperato”. L’eventuale inadempimento agli obblighi informativi può essere alla base di una valutazione errata da parte dell’investitore, e cui intenzioni o previsioni ed aspettative in ordine al risultato economico del contratto restano tuttavia confinate, di regola, nel campo dei motivi o delle soggettive valutazioni circa la convenienza economica dell’affare”.
[4] “ E’ in tale prospettiva, segnata dall’esistenza, in capo all’intermediario, dell’obbligo di dare non già esecuzione agli «ordini» di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad «ordini» di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (sul punto, in motivazione: Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261). Cass. Civ. n. 25248 – pubb. 06/05/2021