Corte di Appello di Torino sent. 113 del 201,  relatore dott.ssa C.Mascarello

La Corte di Appello di Torino con la sentenza n.113/2015, allineandosi con la recente giurisprudenza della Cassazione, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità medica, anche se il medico opera all’interno di una struttura ospedaliera e quindi non ha contratto personalmente alcuna obbligazione con il paziente.

La Legge Balduzzi non ha dunque modificato nulla dell’impianto giurisprudenziale ormai consolidato negli anni.

Il medico risponde quindi per l’obbligazione sorta dal “contatto sociale” e l’ospedale risponde dell’operato del medico “indipendentemente dal rapporto organico che lo lega a quest’ultimo”.

L’ospedale risponde anche per responsabilità propria in caso di “difettosa sepsi degli ambienti, carente o omessa predisposizione dei macchinari, strutture e presidi terapeutici,  omessa predisposizione di turni efficienti di personale, nella culpa in vigilando o in eligendo in generale (Cass24791/2008).” l’obbligazione nasce dal “contratto di spedalità” .

Sia per quanto riguarda il medico che la struttura ospedaliera il principio della prova è quello dell’art.1218 C.C..