RESPONSABILITÀ MEDICO OSPEDALIERA
LA RESPONSABILITA’ MEDICO – OSPEDALIERA
Si ha responsabilità medica nei casi in cui il paziente non abbia ottenuto le cure e l’assistenza che avrebbe dovuto ricevere secondo quelle che sono le linee guida delle singole specializzazioni e secondo la scienza medica, e da ciò sia derivato un danno.
La casistica è la più svariata, può trattarsi di responsabilità per interventi chirurgici mal eseguiti dai quali sia derivato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, come pure il decesso; di diagnosi errate, con le medesime conseguenze; di incidenti avvenuti presso la struttura sanitaria.
La legittimazione passiva (Nel caso di ricovero ospedaliero a chi bisogna formulare la richiesta di risarcimento?)
La più recente giurisprudenza ha stabilito il principio secondo il quale l’ente ospedaliero risponde autonomamente , ex art.1228 C.C. , dei danni causati dal medico in quanto suo ausiliario. Si tratta dunque del principio della responsabilità autonoma dell’ente, che prescinde dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trova, invece, la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Da un punto di vista pratico ciò comporta che è sufficiente convenire in giudizio l’ente ospedaliero senza che sia necessario individuare il singolo medico che ha commesso l’errore professionale e farlo partecipe del processo.
La responsabilità dell’ente ospedaliero è stata definita dalla giurisprudenza come “responsabilità da contatto sociale”, ovvero quella responsabilità che nasce dall’affidamento degli utenti ad una struttura qualificata e prevista dall’ordinamento giuridico proprio a tutela dei diritti del cittadino (ospedali, scuole).
La natura contrattuale della responsabilità ospedaliera (Come si fa a dare la prova di essere stati vittima di un caso di malasanità’).
La natura contrattuale della responsabilità degli ospedali comporta una maggior facilità per i pazienti di far valere le proprie ragioni.
Secondo il principio contrattualistico, al paziente spetta soltanto l’onere di provare l’esistenza del contratto con il medico o del “contatto sociale” con l’ospedale, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e denunciare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cassazione 23562/11). Rimane invece a carico del medico/ospedale la dimostrazione che non vi è stata colpa medica ovvero che essa non è da porsi in relazione all’aggravamento delle condizioni di salute del paziente; in buona sostanza che non c’è un nesso di causa tra la condotta del medico e il danno.
Il medico andrà assente da responsabilità nel caso in cui dimostri che, avendo operato seguendo tutte le regole e le metodologie previste dalla scienza medica, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente sia dipeso da una circostanza eccezionale e non prevedibile.
Il consenso informato (Quali sono gli obblighi di informazione che il medico deve assolvere nei confronti del paziente?).
L’obbligo dell’operatore sanitario di informare il paziente in modo ampio ed esaustivo su tutti gli aspetti della prestazione sanitaria che si vuole mettere in atto, è uno degli aspetti fondamentali del rapporto medico/paziente.
Molto spesso la responsabilità del medico comincia a delinearsi in questa fase.
Si tratta di un momento molto delicato, spesso trascurato, a volte perché nei grandi ospedali il tempo da dedicare al colloquio con il paziente è poco.
Per “consenso informato” si intende il consenso ottenuto dal paziente a sottoporsi ad un intervento, o iniziare una terapia, solo dopo essere stato informato in ordine alle metodologia seguita ed ai rischi che ne possono derivare. La fase dell’informazione è essenziale, perché solo se questa è veramente completa il paziente potrà validamente esprimere il proprio consenso. Sono infatti molti i casi, visti a posteriori, in cui se il paziente fosse stato edotto in modo esauriente sui rischi dell’intervento, non avrebbe deciso di sottoporvisi.
Il medico deve ottenere i consenso del malato avendo cura di metterlo a conoscenza dei rischi dell’intervento o delle eventuali controindicazioni terapeutiche, in raffronto con i benefici alla salute che si sperano.
Soprattutto il medico deve informare il paziente delle possibili alternative, ovvero dell’eventuale approccio terapeutico diverso atto ad ottenere il massimo beneficio con il minor rischio.
Sotto il profilo pratico gli ospedali hanno predisposto apposita modulistica che viene compilata e integrata dai medici e sottoposta alla firma del paziente; il più delle volte le informazioni ivi contenute sono incomplete e generiche, in questo caso già si prefigura una omissione da parte dei sanitari.
Comunque, ai fini della configurazione della responsabilità da mancato consenso informato, è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, perché la correttezza dell’esecuzione rileva ai fini della configurazione della diversa responsabilità da inesatto adempimento.
L’illecito per la violazione del consenso informato sussiste, allora, per la semplice ragione che il paziente, in conseguenza del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di valido consenso e appare, pertanto, eseguito in contrasto con i precetti di cui agli artt. 32, comma 2 e 13 Cost. e dell’art. 33 della Legge 833/1978: da ciò deriva la lesione della situazione giuridica del paziente, inerente alla salute ed alla integrità fisica, per il caso che esse si presentino peggiorate a causa dell’esecuzione del trattamento.
Il contenzioso con l’ente ospedaliero (Quali sono i passi da fare per richiedere il risarcimento dei danni da malasanità? A chi bisogna rivolgersi? Quale è lo scopo della perizia medico legale?)
Per poter ottenere il risarcimento del danno patito a causa della condotta colposa del medico o dell’ ente ospedaliero è indispensabile rivolgersi ad uno studio legale, stante la peculiarità della materia, i risvolti prevalente giuridici della stessa, ed il percorso da seguire che è quasi sempre giurisdizionale, ovvero raramente prescinde dalla necessità di radicare una causa.
Vi sono anche associazioni a difesa del malato ma, non diversamente dalle associazioni dei consumatori, queste ultime dopo indirizzano, fin da subito, il danneggiato ad un avvocato.
Ai sensi della legge 28/2010, prima di agire in giudizio, occorre esperire obbligatoriamente il tentativo di conciliazione presso uno dei centri di mediaconciliazione previsti dalla normativa. Tuttavia nella quasi totalità dei casi, soprattutto per i sinistri più importanti, nessuno comparirà per lente ospedaliero così che non potrà giungersi ad alcun accordo, rendendosi necessaria l’azione giudiziale.
Gli enti ospedalieri tendono, infatti, a negare a priori la responsabilità dei propri medici e a sottovalutare le conseguenze dannose del loro operato, così che sono raramente inclini a transare.
Per poter avanzare una richiesta di risarcimento danni non si può prescindere dal parere di un medico legale il quale dovrà valutare sotto il profilo tecnico la condotta del medico, ovvero se le manovre chirurgiche, o la somministrazione di farmaci, o l’indicazione di terapie, sia avvenuta nel rispetto delle linee guida che sovraintendono la tecnica specialistica medica.
Il più delle volte il medico legale dovrà essere supportato da un medico specialista nella disciplina in questione.
La perizia medico legale è di estrema importanza, in quanto è attraverso quest’ultima che si è in grado di sostenere che il peggioramento delle condizioni di salute dipende da un errore o da una omissione del medico.
Spetterà poi al medico, come abbiamo detto, provare di aver rispettato diligentemente e con perizia il metodo scientifico appropriato, in difetto non potrà liberarsi dalla responsabilità dell’evento dannoso.
La scelta del medico legale non è meno importante di quella del legale a cui affidare l’incarico.
Il medico deve essere un professionista di livello, in quanto non si tratta di perizie di routine, ma di valutazioni di eventi molto più complessi, determinati da cause e concause molteplici.
Il danno (Quali sono le voci di danno delle quali poter richiedere il risarcimento?)
Le voci di danno che può richiedere il paziente che sia stato vittima di episodi di malasanità sono quelle che vanno ricomprese nella categoria del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Nel danno patrimoniale vanno ricomprese tutte le conseguenze negative sotto il profilo economico che il paziente ha subito o subirà a causa della lesione della sua integrità fisica; quindi non solo tutte le spese che dovrà sostenere per le cure che dovrà affrontare e l’assistenza di cui abbisognerà, ma anche l’eventuale perdita di reddito futuro.
Il danno non patrimoniale consiste, invece, nella lesione del diritto alla salute, alla integrità fisica e morale del malato.
Trattasi del danno permanente o biologico (danno all’integrità psico-fisica), del danno morale (da sofferenza più o meno prolungata), del danno esistenziale (danno alla vita di relazione sociale).
Ha causa di un errore medico il paziente potrebbe subire un aggravamento del proprio stato di salute o subire una lesione permanente che non ha nulla a che vedere con la patologia per la quale era ricorso all’intervento dei sanitari.
In questo caso va accertato, sotto il profilo medico-legale, quale sia l’entità della lesione permanente subita.
Ciò avviene tramite l’utilizzo di tabelle medico-legali utilizzate per accettare il così detto “danno biologico”.
In caso di lesioni permanenti (danno biologico) il paziente avrà diritto ad un risarcimento commisurato all’entità della lesione, ovvero al punteggio di invalidità riconosciutogli secondo le tabelle medico legali (da 1% a 100%).
Al danneggiato dovrà ancora essere riconosciuto il “danno biologico temporaneo”, ovvero gli dovrà essere riconosciuta una sorta di diaria giornaliera per ogni giorno di ulteriore ricovero ospedaliero (dovuto agli effetti dell’errore medico) e per ogni giorno di successiva cura e riabilitazione, sino alla stabilizzazione dei postumi permanenti.
Di notevole importanza è ancora il risarcimento del danno morale, consistente nella sofferenza patita, ovvero nel patema d’animo subito dalla vittima dell’illecito.
Il danno non patrimoniale andrà poi personalizzato con riferimento ad eventuali ulteriori ripercussioni che la lesione o la malattia abbiano avuto sugli aspetti relazionali, affettivi e di realizzazione della propria personalità umana.
Altri danni (Anche i parenti hanno diritto ad un risarcimento?)
Anche i familiari di un malato che sia deceduto a causa della responsabilità dei sanitari o abbia subito gravi lesioni o il peggioramento delle proprie condizioni di salute, possono essere legittimati a richiedere il risarcimento di un danno proprio, che può essere di natura economica o morale.
I casi che si possono citare sono molti.
Si pensi, ad esempio, ai genitori di un neonato che abbia subito gravi menomazioni, a causa di una errata diagnosi prenatale o per via di errate manovre mediche durante il parto; o al caso dei famigliari di un paziente deceduto a causa di errato intervento chirurgico.
Sono casi, questi, in cui ai parenti del malato possono autonomamente agire per ottenere il ristoro dei propri danni, morali e patrimoniali.
Capita spesso, allora, che il paziente ed i suoi parenti agiscano congiuntamente per ottenere il ristoro dei danni, ciascuno in base al proprio diritto.
Sotto il profilo economico, la richiesta risarcitoria dei parenti della vittima di malasanità, potrà essere anche assai rilevante, come nel caso in cui questi si siano visti privare dei mezzi di sostentamento a causa del decesso del proprio congiunto.