Come è noto i caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società finanziaria è tenuta a restituire al cliente una parte delle somme corrisposte a titolo di oneri finanziari (commissioni agente; commissioni intermediario; commissioni finanziarie; premio assicurazione CPI; spese mensili; spese annuali). Si tratta dei così detti costi “up front” e “recurring”; i primi relativi alle spese di istruttoria, i secondi riconducibili alle spese legate alla durata del contratto.
Il principio è, dunque, quello di una proporzionale riduzione di tutti i costi associati al prestito.
Il riferimento normativo sul rimborso spettante al mutuatario che estingue anticipatamente un contratto di finanziamento è l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario attualmente in vigore ed introdotto con la L. 23/07/2021 n. 106, di conversione del DL 25/05/2021 n.73/2021,
L’art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73 del 25/5/2021) ha infatti sostituito l’art. 125-sexies (Rimborso anticipato) del TUB, Capo II (Credito ai consumatori), disponendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”:
In argomento è bene prospettare un breve excursus sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto alla nota sentenza n.263/2022 della Corte Costituzionale la quale ha definitivamente posto termine alla querelle giurisprudenziale.
La norma previgente dell’art. 125 sexies TUB (introdotta con il D.lgs 385 del 2013) stabiliva che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore” e che “in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La disposizione in questione discendeva direttamente dall’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Il principio che stabilisce il diritto del consumatore alla restituzione degli interessi e dei costi del credito in caso di estinzione anticipata è stato ribadito poi dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, in base alla quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore “[…] ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Ed ancora, la stessa Banca d’Italia con le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. – “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito” aveva nuovamente ribadito che “I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: […] q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies, comma 1, del T.U.”.
In conclusione, la normativa comunitaria e nazionale ed anche le disposizioni di attuazione della normativa nazionale allora emanate dalla Banca d’Italia definivano in maniera chiara il diritto del cliente ad una riduzione degli interessi e dei costi del credito nel caso di estinzione anticipata.
Tuttavia, negli anni passati è sorta una querelle dottrinaria e giurisprudenziale in ordine alla questione se andasse restituita al cliente mutuatario la sola quota dei costi legati alla durata del contratto estinto anticipatamente (costi recurring), o anche una quota dei costi relativi alla fase genetica del contratto, come le spese di istruttoria e i compensi agli agenti (costi up front), questi ultimi comunque sempre influenzati nel loro ammontare dalla durata del contratto.
La questione è stata poi affrontata e risolta dalla nota decisione della Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza n. CC 383/18 che chiariva definitivamente che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il principio è quindi quello della proporzionale riduzione di tutti i costi associati al prestito, e non soltanto dei costi definiti “recurring”.
Quanto all’efficacia delle sentenze interpretative della Corte UE, la giurisprudenza ha poi via via stabilito due principi:
- che la decisione e l’interpretazione richiamata hanno carattere vincolante per i giudici italiani (in questo senso si vedano Cass., 16 giugno 2017 n. 15041 [1]; Cass. 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577); Tribunale di Torino n. 24400 del 22.10.2020 [2] ; Tribunale di Milano Sent. n. 27398 del 03.11.2020; sent. n. 27406 del 03.11.2020; sent. n. 27411 del 03.11.2020 [3]; Tribunale di Palermo sent. n. 4814 del 11.04.2020; Tribunale di Mantova sent. n. 2573 del 22.11.2019.
- che l’efficacia vincolante per il giudice nazionale si estende “anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza”: (si vedano Cass., 11 settembre 2015, n. 17993; Tribunale di Torino sent. n.24400 del 22.10.2020 [4], 24927/2020 e 4389/2020; Tribunale di Milano n.27398 del 03.11.2020; sent.n. 27406 del 03.11.2020; sent.n.27411 del 03.11.2020 [5]; Tribunale di Palermo sent.n. 4814 del 11.04.2020
Del resto, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza torinese e milanese, il diritto del cliente ad ottenere la restituzione delle spese in sede di estinzione anticipata era già stabilito all’art.8 della Direttiva 87/102/CEE:
“il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Il Tribunale di Torino con sent. 20798 del 17/11/2018 e sent. 21484 del 04/04/2019 e il Tribunale di Milano sent. n. 24400 del 22.10.2020 [6] hanno poi decretato che “L’art. 125 sexies TUB deve trovare applicazione in tutti i contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione, posto che le precedenti disposizioni normative avevano un contenuto del tutto identico”. La giurisprudenza di merito prevalente degli ultimi anni è poi andata nella stessa direzione.[7]
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Con l’intento di chiudere definitivamente la querelle, è poi intervenuta la Legge 23/07/2021 n. 106, di conversione del DL 25/05/2021 n.73/2021, la quale ha modificato l’art. 125 sexies TUB, recependo il contenuto della direttiva europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia [8].
Tuttavia, lungi dall’essere risolta, la complessa vicenda afferente la misura della restituzione al consumatore degli oneri contrattuali è andata ancor più a complicarsi.
Infatti, benché la formulazione del nuovo 125 sexies avesse finalmente recepito il principio della Corte di Giustizia, l’art. 11-octies dello stesso decreto legge, dopo aver riformulato l’art. 125-sexies, comma 1, TUB nel senso anzidetto, ha poi previsto, nel comma 2, l’applicazione della nuova formulazione dell’art. 125 sexies ai soli contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Al contempo, per i contratti conclusi prima di tale momento ha stabilito che continuassero, invece, “ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti “ [9].
Tale rinvio a norme secondarie, che univocamente escludevano la ripetibilità, da parte del consumatore, dei costi up front sostenuti al momento della conclusione del contratto di finanziamento, se da un lato era finalizzata a salvaguardare il legittimo affidamento degli intermediari finanziari sulle delibere di Banca d’Italia, dall’altro precludevano la possibilità di un’interpretazione conforme ai principi espressi dalla sentenza Lexitor.
Sin dalla pubblicazione del testo normativo in Gazzetta, la norma ha prestato il fianco a gravissime critiche di illegittimità e incostituzionalità.
Parte della giurisprudenza di merito ha cercato di porre rimedio alle discrasie del testo legislativo, offrendo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, di fatto non applicando il principio di irretroattività del nuovo 125 sexies TUB sancito dall’art. 11 octies (Tribunale di Savona sent.n.680/2021; Tribunale di Napoli, sent. n. 8507/2021; Tribuale di Napoli n.8459/2021; Trb. Napoli n. 8705/2021 Trib. Napoli Nord n. 2664/2021; Corte di Appello di Milano con la sentenza del 12/01/2022 nella causa r.g. 3149/2020; Tribunale di Genova sent.n. 2248/2021 Tribunale di Torino dott.ssa Latella, sent. n. 203/2022 del 20/01/2022).
Come è noto, il Tribunale di Torino (Tribunale di Torino ord. del2/11/2021), nella persona del giudice dott. Astuni, ha invece sollevato la questione di incostituzionalità dell’art.11 octies con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1 Cost., rilevando che la sentenza della Corte di giustizia non consente a uno stato membro di limitare a propria discrezione l’efficacia nel tempo dell’interpretazione fornita all’art. 16 par.1 della Direttiva.
Con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia»;
La Corte ha affermato i seguenti principi:
- Nel quadro dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, rientra il dovere di attenersi – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte – a quanto disposto dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l’art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea assegna alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
- E’ la stessa Corte di giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell’Unione europea, a chiarire che la «sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata»
- In ogni caso, “spetta solo alla Corte, alla luce dell’esigenza fondamentale dell’applicazione uniforme e generale del diritto dell’Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce”, e la Corte di giustizia può farlo esclusivamente nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta a garanzia della parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell’ordinamento nei confronti di tale diritto, nonché nel rispetto degli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto.
- Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l’efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri.
Indicati i suesposti principi, la Corte Costituzionale
- ha rilevato che il legislatore italiano, con il richiamato l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, ha sostituito il precedente art. 125 sexies t.u.b., riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, tuttavia al comma 2, ha limitato l’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- ha rilevato che le norme secondarie promanate da Banca d’Italia, alle quali fa riferimento l’art. 11-octies, limitano il rimborso al consumatore degli oneri finanziari ai soli recurring, in contrasto con quanto disposto dalla norma europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e che tale circostanza costituisce un inadempimento dell’Italia all’ordinamento comunitario;
- ha condiviso quanto affermato dal giudice rimettente secondo il quale non è possibile interpretare l’art. 11 octies in modo conforme alle norme comunitarie e alla Costituzione Italiana, né è possibile per il giudice del merito disapplicare la norma nazionale, in presenza di una “controversia orizzontale”;
- ha pertanto ritenuto suo preciso dovere, nella sua qualità di garante del rispetto delle costituzione e dei vincoli internazionali, di assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato Italiano nei confronti dell’unione europea;
- ha quindi accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente ed ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».
Da quanto sopra discente il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, di chiedere alla banca/società finanziaria il rimborso di tutti i costi contrattuali non consumati in forza della minor durata del contratto, senza distinzione tra gli oneri iniziali relativi all’istruttoria della pratica, o ai diritti di intermediazione, e quelli riferentesi alla durata del contratto, quali le spese di gestione e di incasso o i premi assicurativi.
[1] l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità
[2] “.. non essendo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia contra legem, essa resta vincolante per il giudice nazionale, che deve interpretare la norma nazionale di cui all’art. 125 sexies in modo conforme all’art. 16 Direttiva 48/2008 (di cui essa costituisce attuazione) come interpretato dalla CGUE …”
[3] “L’art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce fedele trasposizione. Conviene ricordare che l’obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale (…). Destinatari di quest’obbligo sono ‘tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83)”
[4] “….l’art. 125 sexies TUB deve trovare applicazione in tutti contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione posto che le precedenti disposizioni normative avevano un contenuto del tutto identico…”
[5] “… non è possibile limitare l’effetto delle pronunce della Corte che in quanto dichiarative o di interpretazione autentica hanno effetto retroattivo (Cass. 22577/2012: ‘salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare “ex nunc” gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”
[6] “L’art. 125 sexies TUB deve trovare applicazione in tutti i contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione posto che le precedenti disposizioni normative avevano un contenuto del tutto identico”.
[7] Di seguito si richiamano le principali decisioni e sentenze che hanno recepito il principio di diritto stabilito dalla direttiva CEE citata: ABF Collegio di Coordinamento decisione n. 2625 dell’11.12.2019; Tribunale di Milano, sent. nn 3.11.2020, nn. 27398, 27406, 27411, n. 25166/2021; Tribunale di Torino, sentenze nn. 24400/2020, 24927/2020 e 4389/2020; Tribunale di Torino dott. Astuni 21/03/2020 (doc.n.29); Tribunale Torino dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza 23/04/2021; Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12470 del 16.09.2020; Tribunale di Napoli, con la sentenza del 29.06.2020; Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 26/2021; Tribunale di Pavia, con l’ordinanza n. 2459/2020; Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 750/2020
[8] “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
[9] “Comma 2: L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”