Con la decisione in epigrafe l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, ha accolto il ricorso di un consumatore il quale contestava all’intermediario finanziario la circostanza che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento fosse errato.
L’indicatore di costo del contratto era infatti sottostimato a causa della mancata inclusione dei costi sostenuti per la copertura assicurativa del credito contestualmente stipulata .
L’importo del premio assicurativo doveva infatti essere incluso nel TAEG, atteso che detto onere era stato imposto dall’intermediario al fine di assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del soggetto finanziato.
La norma di riferimento, quanto all’obbligo di imputazione del costo assicurativo nel TAEG, è l’art. 19 comma 2 della legge 19/02/1992 n.142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, nonché l’art. 121 TUB che ha conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera “le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da conputare della formula di calcolo.”
Gli elementi di calcolo del TAEG sono stati poi individuati con D.M. Tesoro 8/07/1992 [1], in seguito integrato dal D.M. Economia 675/2000, anch’esso conseguente al recepimento di una direttiva U.E. sul credito al consumo.
Il ricorrente, in applicazione delle norme TUB [2] poste a difesa del mutuatario ed in particolar modo del consumatore, aveva chiesto che l’Arbitro Bancario ingiungesse all’intermediario di ricalcolare gli interessi al tasso BOT, con il conseguenziale storno degli interessi pagati in sovrappiù. Ad ulteriore supporto della domanda, veniva citata in ricorso la giurisprudenza di merito e dell’Arbitro Bancario formatasi in argomento [3].
Il ricorrente a sostegno della sua richiesta, posto che aveva l’onere di provare anche per presunzioni che il contratto assicurativo gli era stato imposto dalla finanziaria, aveva sostenuto :
- che l’intermediario non aveva “spiegato” che la polizza sarebbe stata facoltativa e che parte ricorrente “avrebbe potuto ottenere il finanziamento alle stesse condizioni economiche, anche in assenza di un contratto assicurativo a protezione del credito”;
- che nel contratto di finanziamento, così come nel modulo di adesione al contratto assicurativo, non si faceva menzione alla facoltatività della polizza;
- che si trattava di polizza stipulata dall’intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato;
- che la stipulazione era stata contestuale a quella del contratto di finanziamento;
- che la durata delle coperture assicurative coincideva con la durata del finanziamento;
Nella proprie controdeduzioni la società finanziaria aveva invece sostenuto:
- che il premio assicurativo era stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all’epoca della stipulazione del contratto;
- che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indicava chiaramente la facoltatività dell’adesione alla copertura assicurativa;
- che era prevista la facoltà di recesso del cliente dall’assicurazione;
- che il beneficiario esclusivo della polizza era il ricorrente;
- che non poteva ravvisarsi un collegamento funzionale tra i rapporti di finanziamento e le assicurazioni che avevano cause diverse e assolvevano a funzioni diverse;
- che nello stesso periodo erano stati stipulati con altri clienti contratti aventi condizioni economiche analoghe, senza l’adesione ad alcuna copertura assicurativa, con soggetti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente.
Con la decisione in commento il Collegio ha affermato che l’intermediario, nonostante la produzione di alcuni contratti privi di copertura assicurativa, non aveva vinto la presunzione di onerosità della polizza. La finanziaria aveva infatti prodotto all’Arbitro Bancario tre contratti stipulati con altri consumatori aventi il medesimo tasso di interesse pattuito con il ricorrente, ma privi di copertura assicurativa del credito, con ciò intendendo dimostrare che il ricorrente non era stato forzosamente costretto ad assicurare il credito. La polizza doveva quindi essere considerata facoltativa e quindi non computabile nel TAEG.
Il Collegio di Torino ha tuttavia rilevato che nel loro assetto negoziale complessivo i contratti prodotti dall’intermediario non risultavano comparabili a quello prodotto dal ricorrente. In particolare, uno risultava stipulato in epoca troppo distante da quella del contratto in esame, un altro recava un importo finanziato significativamente diverso da quello del medesimo contratto in esame.
L’ABF, nella sua composizione Collegiale tauranense ha quindi accolto il ricorso emettendo il seguente dispositivo:
“Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento ai sensi della disciplina vigente all’epoca della stipula del contratto e restituisca alla parte ricorrente l’eccedenza percepita, nei limiti della domanda. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso”.
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[1] “Il D.M. 8/07/1992 ha individuato, all’art. 2 comma 3, come elementi rientranti nel calcolo del TAEG :
“a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate nel contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.”
[2] L’art.125 bis TUB, al 6/7, comma stabilisce a sua volta che, in caso di erronea indicazione del TAEG (o di sua assenza), la clausola è nulla e il TAEG stesso equivale al nominale minimo dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto. In questo senso, ovvero in merito alla nullità della clausola del TAEG e del ricalcolo degli interessi ai tassi BOT ex art. 125 bis TUB.
[3] ABF Collegio di Coordinamento Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017
ABF Collegio di Coordinamento Decisione N. 1430 del 18 febbraio 2016
ABF Collegio di Napoli decisione N. 9070 del 25 luglio 2017
ABF Collegio di Napoli 22/03/2016
ABF Collegio di Roma Decisione 9450/2016
ABF Collegio Roma 13/03/2015.
Parimenti e con riferimento all’art. 117 TUB
Tribunale di Milano n. 10832/2017
Tribunale Bologna 29/09/2017
Tribunale di Tivoli 19/07/2016
Tribunale di Chieti sentenza 23 aprile 2015 n.230
Tribunale di Benevento 31 ottobre 2015
Tribunale di Napoli 20/05/2015 Est. Massimiliano Sacchi
Tribunale di Agrigento sentenza 861/15
SI ALLEGA DECISIONE ABF COLLEGIO DI TORINO 2509218