ABF – Collegio di Coordinamento decisione n.1430 del 13 febbraio 2016.
L’ABF (Arbitro bancario finanziario) nella sua composizione apicale, ovvero il Collegio di Coordinamento, si è recentemente espresso a favore dei consumatori con riferimento alla fattispecie dell’erronea indicazione del TAEG trascritto dalla società finanziaria nel contratto.
La disciplina normativa di riferimento è: l’art.2, comma 3, lettera d) del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 – art.3 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011 intitolato “Determinazioni in materia di credito ai consumatori” – le disposizioni della Banca d’Italia su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ” 9 febbraio 2011.
Il collegio, recependo l’indirizzo già fatto proprio dalle sezioni territoriali, ha ribadito che il costo delle polizze definite di Credit Protection per il caso di morte o invalidità dell’assicurato, devono essere inserite nel TAEG.
L’illegittimità del comportamento dell’intermediario che ha omesso l’indicazione comporta l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., ovvero la nullità della clausola di determinazione del TAEG, ed il ricalcolo degli interessi al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro [1].
La sanzione non è di poco conto, in quanto il cliente ha diritto di richiedere alla banca/finanziaria la restituzione di tutti gli interessi pagati in eccedenza, nonché dei costi sostenuti per l’erogazione del finanziamento (premi assicurativi, commissioni, mediazione ecc.)
Il Collegio di Coordinamento ha inoltre ribadito che la circostanza che i costi assicurativi siano eventualmente indicati come “facoltativi” in contratto, non incide su quella che è la loro vera natura, ovvero di costi imposti per la concessione del finanziamento comportanti un beneficio esclusivamente al mutuante.
Assume infatti il collegio che, a prescindere dalla dicitura che la polizza non è obbligatoria, essendo la stessa preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, essa va considerata come imposta dal creditore e dunque deve rientrare nel calcolo del TAEG: è, dunque, irrilevante che nel modulo prestampato dell’intermediario la polizza venga qualificata come “facoltativa” .
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[1] “I commi 6 e 7 sono rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi (nella specie i premi di polizze obbligatorie ), se fanno giuridicamente parte del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inserite nel TAEG, in modo che il cliente consumatore, possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato ed orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante. La violazione di tal regola ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tale costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di diritto, indicati separatamente nel contratto quasi fossero delle voci di costo facoltative.
La conseguenza è (e non può non essere)che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto tale costo, ipotesi per cui il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (“il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT e di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”).
Non a caso il comma 7, richiamando proprio i casi previsti dal comma 6, in cui cioè nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG ovvero che vi è stato incluso in modo scorretto, parla rispettivamente di assenza o di nullità delle rispettive clausole e dispone che per ciò stesso il TAEG equivalga al tasso nominale dei BOT.” ABF – Collegio di Coordinamento decisione n.1430 del 13 febbraio 2016.