Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Torino, in una causa patrocinata dal nostro studio legale, si è di nuovo pronunciato in ordine all’usurarietà dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio per effetto della inclusione nel TEG dei costi relativi alla polizza CPI (Credit Protection Insurance).

Il Tribunale ha ribadito la necessità di includere nel TEG le spese di assicurazione sostenute dal debitore ai fini dell’accertamento della natura usuraria del contratto di finanziamento, in quanto detta metodologia è stata  di recente affermata anche dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806 del 5.4.2017, relativa ad un caso analogo a quello in esame, ovvero ad ipotesi di contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni Banca d’Italia [1]. Il Tribunale ha riaffermato che una fonte secondaria (le Istruzioni della Banca d’Italia  le quali non prevedevano espressamente le spese assicurative nell’ambito del TEGM) non possono prevalere su una  fonte primaria, ovvero l’art. 644 c.p.  In questo senso il giudicante ha richiamato le sentenze della Corte di Appello di Milano, n. 32083/2013, Corte di Appello di Milano n. 1070/2014, Corte di  Appello di Torino, 20.12.2013 .

Esperita la consulenza d’ufficio ed accertato il superamento del tasso soglia per effetto dell’inclusione dei premi di assicurazione nel TEG, il Tribunale ha dichiarato che gli interessi, unitamente a tutte le spese addebitate, dovevano  essere defalcate in quanto nulle ex art. 1815 c.c. e 644 c.p.: “Tenuto conto che in corso di causa l’attore ha interamente saldato il finanziamento – senza che sussistano contestazioni sul punto – parte intervenuta deve essere condannata a restituire all’attore le somme indebitamente percepite a seguito dell’accertamento della natura usuraria del finanziamento e della sua conseguente gratuità, ovvero € 14.844,27, secondo i conteggi indicati dal consulente tecnico a pag. 15 della relazione, da ridursi ad € 14.811,59 alla luce della minor domanda di parte attrice Le spese di lite, liquidate secondo i parametri della Tariffa professionale vigente, unitamente alle spese di CTP, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del procedimento, devono essere definitivamente poste a carico di parte soccombenti”.

E’ da notare che la riconducibilità del finanziamento da oneroso e gratuito comporta, per giurisprudenza maggioritaria, non solo  la restituzione degli interessi corrisposti alla banca, ma anche di tutte gli ingenti oneri posti a carico del cliente e trattenuti  dall’intermediario al momento dell’erogazione del finanziamento. Nel caso della sentenza in esame detti oneri erano, come spesso accade, assai maggiori degli interessi passivi pagati (circa euro 4.700,00) ovvero:  € 5.008,88 per non meglio precisate “commissioni accessorie”, € 4.283,08 per costi assicurativi, € 540,95 per commissioni finanziarie, € 276,00 per spese contrattuali e di istruttoria,  € 54,31 di imposta sostitutiva.

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[1]Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”