A cavallo tra il 2021 e il 2022, in materia di usura degli interessi nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e di credito al consumo, il panorama giurisprudenziale si è arricchito di ulteriori tre pronunce della Suprema Corte di Cassazione favorevoli ai consumatori (Cass. Civ. ord. del 26/11/2021 n.37058; Cass. n. 22465/2021; Cass. Civ. n. 3025/2022.
L’ordinanza Cass. Civ. Sesta Sezione n.37058/2021, che richiama Sezioni Unite, risulta di particolare rilievo affrontando la dibattuta questione della asserita necessità di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEG e quello del TEGM di periodo; ciò in relazione al computo nel TEG dei costi assicurativi.
La Sesta Sezione della Suprema Corte ha richiamato in motivazione quanto asserito dalla Sezioni Unite (Cassazione Civile Sez. Un. 18/09/2020 n.19597) in ordine all’accertamento dell’usurarietà degli interessi di mora ed in relazione all’ esigenza di simmetria tra criteri di calcolo del TEGM e del TEG, applicando poi il principio di diritto affermato dalle stesse sezioni Unite alla fattispecie del computo dei costi assicurativi nel TEG..
Usura
In punto, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che sia possibile stabilire un tasso soglia di usura differenziato per gli interessi di mora (esclusi dal TEGM), solo per i periodi in cui le rilevazioni di Banca d’Italia indichino a fini statistici tassi differenziati medi per gli interessi moratori stessi, per poi concludere che “se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato”.
Infatti: “Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni Unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato”.
Quanto affermato dalle Sezioni Unite per gli interessi di mora, essendo la questione dell’imputazione dei costi assicurativi nel TEG perfettamente analoga, ha condotto giudici della Sesta Sezione a concludere “data l’eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l’omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”.
Quanto sopra, a parere di chi scrive, completa il cerchio del ragionamento operato dalla Cassazione in questi anni, ponendo termine ad ogni diatriba.
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